La disciplina della Scia attiene ai livelli essenziali delle prestazioni ed è quindi materia riservata allo Stato ed ha un trattamento uniforme sul territorio nazionale.
A stabilirlo è la Corte Costituzionale che è intervenuta con la sentenza n. 164 del 27 giugno scorso, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale presentate da alcune regioni (Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia) contro la recente normativa che ha introdotto una nuova disciplina in materia di Scia.
Le Regioni hanno infatti censurato la legge impugnata (articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010) nella parte in cui si sostituisce la Scia alla Dia perchè interessa gli ambiti di legislazione regionale.
Secondo i giudici della Suprema Corte la Corte l’affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Ne consegue una restrizione dell’autonomia delle Regioni.
Sull’applicazione della SCIA in ambito edilizio la Corte sottolinea che “non può porsi in dubbio che le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull’intero territorio nazionale valgano anche per l’edilizia”, anche se “questa, come l’urbanistica, rientra nel «governo del territorio», materia appartenente alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni”.
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