Nuovo Testo Unico edilizia: cos’è cambiato col DL semplificazioni

Ora che il decreto è legge e il testo ufficiale è in GU (con le relative note), possiamo fare un veloce riepilogo delle novità per l’edilizia e i professionisti

Ripubblicato il testo del Decreto Legge 76/2020, il tanto acclamato DL semplificazioni (coordinato con la legge di conversione 120/2020) sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, la n. 241 del 29 settembre 2020. Questo testo contiene anche le relative note ed è la versione definitiva di tante (piccole??) modifiche apportate sia al Codice Appalti che al Testo Unico Edilizia. (>> Leggi: Il Decreto semplificazioni è legge. Tutte le novità del Codice Appalti).

>> Scarica il testo completo DL semplificazioni in GU del 29 settembre <<

Dato che il tema è di particolare interesse per tutti i professionisti che si occupano di edilizia, riassumiamo brevemente ma in maniera essenziale cos’è cambiato nel TU edilizia ora che il testo è definitivo.

>> NUOVO TU EDILIZIA – AGGIORNATO 30 SETTEMBRE 2020 <<

Nuovo Testo Unico edilizia: cos’è cambiato col DL semplificazioni

Come avevamo già ribadito nelle settimane precedenti, il grosso delle modifiche sono relative a demolizioni, ricostruzioni e dunque viene aggiornata la definizione di ristrutturazione edilizia. Le regole sono di fatto cambiate (modificato il Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001).

Focus Demolizione / Ricostruzione DL semplificazioni
Riformulata la disciplina delle distanze in edilizia

Demolizioni e ricostruzioni: sì, con stessa distanza

Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono ora essere realizzati nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti nelle aree in cui non è consentita la modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime. Per quanto riguarda gli ampliamenti volumetrici consentiti, possono essere realizzati fuori sagoma o con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

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Ristrutturazioni edilizie con sagoma diversa

Con le novità introdotte, sono definite ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivo­lumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana.

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Zone A, nuovi limiti

Attenzione, perché tutte le novità introdotte dal decreto semplificazioni nel TU edilizia non valgono nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

In queste aree, la demolizione e ricostruzione è consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, mentre la ristrutturazione edilizia deve rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

>> Leggi anche: Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?

eBook in pdf – Come cambia il TU edilizia dopo la conversione in legge del Decreto semplificazioni

Con tabella di raffronto tra il T.U. Edilizia previgente e nuovo

Come cambia il testo unico dell’edilizia dopo la conversione in legge del decreto semplificazioni – eBook in pdf

Il decreto Semplificazioni (decreto legge 76/2020) è stato definitivamente convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. Rispetto al testo del decreto, la legge di conversione ha pesantemente modificato le norme relative al Testo Unico dell’Edilizia (c.d. TUE, DPR 380/2001).Numerose e tutte importanti sono le novità che il testo normativo applica al TUE.L’eBook fornisce nel dettaglio un quadro completo di tutte le modifiche intervenute, analizzando le novità e i cambiamenti anche grazie all’ausilio di preziose tabelle comparative che mostrano al lettore, a colpo d’occhio, cosa è cambiato, cosa è rimasto immutato e cosa, invece, è stato abrogato nella nuova versione del Testo Unico dell’Edilizia.Tra le tante novità presenti, si segnalano, a titolo di esempio:• la rivisitazione della definizione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, ed in particolare della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione edilizia e degli interventi realizzabili con il permesso di costruire in deroga, agendo sui requisiti, limiti e condizioni che li connotano;• la certezza del formarsi del silenzio assenso nonché una nuova modalità di verifica dell’agibilità degli immobili, non a seguito di lavori edilizi;• una nuova disciplina della valutazione dello stato legittimo del patrimonio edilizio, chiarendo innanzitutto significato e portata di tale verifica preventiva;• semplificazioni per la ricostruzione post-sismica e l’eliminazione delle barriere architettoniche.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale, edilizia e fiscale.

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Redazione Tecnica

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