Il cappotto termico è il primo degli interventi “trainanti” per il Superbonus al 110 per cento, e per questo lo prenderemo a esempio per illustrare la lista completa dei documenti che il contribuente deve presentare alla banca per ottenere la cessione del bonus (>> Leggi: Superbonus, Entrate specifica le opzioni per sconto o cessione credito).
> Sul tema: Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento
Le regole sono definite dall’ormai noto art. 121 del decreto rilancio (dl 34/2020), che non prevede nessun limite alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi beneficiari di Superbonus, inclusi quelli relativi al bonus facciate. Ricordiamo che la possibilità può essere modulata anche sulla base di due stati di avanzamento dei lavori e di un saldo.
Superbonus 110%, servono 7 documenti per la cessione credito dalla banca
Il cappotto termico è indicato nel comma 1 dell’art. 119 come intervento trainante nel modo seguente: «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».
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Quando il cappotto viene realizzato sull’intero immobile, è possibile usufruire dell’agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti.
Cessione del credito, i punti da ricordare
Per la super agevolazione va ricordato che:
– il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
– la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
– introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
– precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;
– nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
– per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.
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Documenti necessari per gli istituti di credito
1. Documento attestante la proprietà dell’immobile, cioè titolo di detenzione/possesso dell’immobile.
Dipende però chi vuole farlo, ovvero:
– se è il proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie, serve il certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari;
– se detentore (locatario, comodatario), servono sia il contratto di locazione/comodato registrato che la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
– se familiare convivente del possessore/detentore servono: certificato dell’anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
– se coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge servono: documentazione attestante l’assegnazione; titolo di possesso (certificato immobiliare); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
– se convivente di fatto del possessore/detentore servono: certificato dell’anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
– se futuro acquirente con prelimiare di vendita regolarmente registrato, servono: preliminare registrato da cui si evinca l’immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato); dichiarazione del consenso da parte del proprietario.
2. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio.
Con questa si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico.
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3. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio.
Con questa si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a sismabonus ed ecobonus).
4. Documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili.
Questo nel caso di soggetti non proprietari e titolari di diritti reali. Documenti validi possono essere il contratto di lavoro, la busta paga mensile, la pensione, le fatture emesse, o redditi di natura finanziaria.
5. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio.
Questa volta per l’ottenimento e la produzione a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto rilancio.
6. Titolo edilizio (se previsto) o autocertificazione inizio/fine lavori.
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7. Documenti tecnici, suddivisi in:
INIZIO LAVORI
- Autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni;
- visura catastale;
- Ape stato iniziale;
- analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
- relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991;
- dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
- pratica edilizia;
- prospetti in dwg;
- preventivi e/o computi metrici;
- dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
- documentazione fotografica intervento;
- certificazioni serramenti nuovi;
- dati e certificati nuovi oscuranti;
- schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa.
AVANZAMENTO LAVORI DOPO ALMENO IL 30%
- Comunicazione inizio lavori;
- preventivi e/o computi metrici;
- fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;
- documentazione fotografica e Sal;
- asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;
- scheda descrittiva dell’intervento;
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.
FINE LAVORI
- Preventivi e/o computi metrici;
- dichiarazione di fine lavori;
- Ape stato finale;
- fatture e computi metrici quantità realizzate;
- documentazione fotografica a fine lavori;
- asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
- SCA – segnalazione certificata di agibilità;
- scheda descrittiva dell’intervento;
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.
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Fonte: Il Sole 24 Ore, Ingenio
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