Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento

Elimina i ponti termici, previene il riscaldamento estivo, ma qual è il migliore sistema tra isolamento esterno e interno? Ecco una guida in funzione delle maxi agevolazioni 2020: quali spese ammesse?

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Il cappotto termico è uno dei 3 interventi trainanti per il Superbonus al 110 per cento. Quando viene realizzato su un immobile intero è possibile usufruire dell’agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti. (>> Sul tema: Ecobonus 110% per il singolo appartamento condominiale). Per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico previsti dalle norme l’intervento è però decisamente impegnativo.

Dal punto di vista energetico il miglior isolamento termico è quello esterno, detto a cappotto, perché il calore prodotto all’interno rimane più a lungo nella struttura dell’edificio e in estate previene il suo eccessivo riscaldamento. Ci sono però nuove tecniche, che rendono competitive anche altre soluzioni (vedi il prosieguo).

Se il sistema a cappotto viene gestito attraverso una corretta progettazione e messa in opera, riuscirà comunque a fornire un altro importantissimo vantaggio legato alla completa eliminazione dei ponti termici che sono responsabili di vistose muffe interne localizzate in corrispondenza del ponte termico.

Ecco una guida all’isolamento termico in funzione delle maxi agevolazioni 2020: quali spese ammesse? Quali sono le soluzioni possibili?

Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento

Un edificio è normalmente costituito da vari strati di materiali in grado di offrire, in termini termici, una Resistenza termica globale, che dipende dalle resistenze termiche dei singoli strati. Sotto il profilo legislativo, qualsiasi edificio (nuovo e in sede di ristrutturazione) deve rispettare determinate caratteristiche di Trasmittanza termica in funzione della zona di appartenenza (zona climatica).

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Nello specifico, se vi troverete in mano un preventivo o una qualunque scheda tecnica dei prodotti isolanti, le unità di misura menzionate sono:
conducibilità termica λ (W/m·K);
resistenza termica R (m2·k/W);
trasmittanza termica (W/m2K).

Non tratteremo in questa sede le proprietà di questi parametri, che però è bene conoscere per un raffronto tra i materiali.

>> Per ulteriori dettagli: Cappotto termico: 10 errori da evitare nella posa

Pannelli isolanti: 3 soluzioni

Le soluzioni per realizzare l’isolamento termico sono tre, ovvero posizionando i pannelli sul lato esterno, sua quello interno della parete oppure nell’intercapedine della doppia muratura.

ISOLAMENTO INTERNO

Se il pannello viene applicato all’interno dell’ambiente, questo potrà essere riscaldato molto velocemente, ma non verrà sfruttato il volano termico della parete per cui il raffreddamento sarà altrettanto rapido. Questa soluzione può essere quindi consigliata in ambienti abitati per pochi giorni come case di montagna usate solo nei week-end. Un difetto di questa soluzione sta nello spazio occupato dal pannello e quindi la riduzione volumetrica dell’ambiente abitativo.

ISOLAMENTO NELL’INTERCAPEDINE

Se il pannello viene posizionato nell’intercapedine della parete si aumenta l’inerzia termica della stessa, ma non si riescono ad eliminare i ponti termici: ovvero quelle parti della struttura di un edificio che presentando delle discontinuità nell’isolamento costituiscono una dispersione di calore da e verso l’esterno.

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CAPPOTTO – ISOLAMENTO ESTERNO

Se il pannello viene posizionato all’esterno, i ponti termici possono essere eliminati e con essi la formazione di condensa, muffe e macchie. I muri svolgono la funzione di volano ter- mico, accumulando calore e cedendolo lentamente, riducendo quindi le ore di funzionamento dell’impianto di riscaldamento e migliorando l’inerzia termica anche nelle stagioni più calde e soleggiate. Inoltre limitando le dilatazioni termiche, si riducono i movimenti interstrutturali degli edifici evitando così il generarsi di fessurazioni.

Spese ammissibili per le detrazioni

Quanto al dettaglio delle spese ammissibili all’ecobonus per gli interventi di coibentazione degli edifici, l’ENEA fa riferimento a quelle indicate dall’art.3 del decreto 19/02/2007 (“decreto edifici”), ossia alle spese relative a:
– fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
– fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

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– opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ponteggi ecc.);
prestazioni professionali quali progettazione, direzione dei lavori ecc.;
– spese per oneri amministrativi;
– produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE (>> leggi: APE, Guida all’Attestato di Prestazione Energetica).

In ogni caso l’intervento dovrà rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto indicato dal comma 3-ter dell’art. 14 del dl 63/2013, decreto che avrebbe dovuto indicare i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni e soprattutto i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

L’asseverazione

Inoltre, ai fine dell’agevolazione, è necessaria l’asseverazione dell’intervento redatta da un tecnico abilitato alla redazione dell’APE. Il documento dovrà contenere le seguenti informazioni:
– la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
– i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) ante intervento;
– i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) post intervento;

– la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 e nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”;
– i valori di gtot delle schermature solari, se installate;
– la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione dell’intervento la riduzione di almeno due classi energetiche.

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Il decreto consente però, nel caso in cui questo obbiettivo sia irraggiungibile, riconosce il Superbonus a fronte del raggiungimento della classe energetica più elevata, attestando con l’APE la prestazione energetica dell’edificio prima e dopo i lavori.

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Foto: iStock/Patryk_Kosmider

Redazione Tecnica

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