Sismabonus, niente detrazione con l’asseverazione tardiva

Il progettista deve documentare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella che si ottiene dopo l’esecuzione dell’intervento. Ma attenzione alle tempistiche, perché il bonus decade

 

Entrate ha chiarito con la risposta n. 194 del 26 giugno 2020 i dubbi in merito al Sismabonus e all’asseverazione tardiva. Per fruire della detrazione infatti, è necessario che la documentazione del progettista dell’intervento strutturale sia allegata alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al momento della sua presentazione e non in un momento successivo. In caso di ritardo nell’asseverazione, il beneficio fiscale decade.

Il professionista deve pertanto attestare la classe di rischio dell’edificio prima dell’inizio dei lavori e quella che si ottiene dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Ma vediamo in dettaglio le regole e il caso cui ha risposto Entrate.

Sismabonus, niente detrazione con l’asseverazione tardiva

Nel caso in esame, l’istante rappresenta di avere acquistato una porzione di terreno agricolo nonché i diritti edificatori derivanti dalla demolizione di due unità immobiliari, autonomamente accatastate ed identificate come categoria A/3 e l’altra come categoria C/6, ubicate oltre il confine della predetta porzione di terreno agricolo, al fine di edificare su tale terreno una civile abitazione utilizzando la volumetria delle unità immobiliari demolite.

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L’istante ha quindi richiesto e ottenuto dal Comune le autorizzazioni per la realizzazione degli interventi edilizi. Nello specifico, ha ottenuto il rilascio del permesso a costruire per lavori di ristrutturazione ricostruttiva, mediante demolizione di edifici esistenti e ricostruzione non comportante incremento di volume, ma con la sola modifica della sagoma. Secondo l’asseverazione del rischio sismico, con l’intervento edilizio progettato si otterrà una diminuzione del rischio sismico di oltre due classi.

Cosa ha chiesto l’istante?

Ha chiesto chiarimenti ad Agenzia delle Entrate in merito:
– alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisimiche e, in particolare, al limite di spesa ammessa alla detrazione stessa;
– alle modalità di inserimento in dichiarazione dei redditi dei dati catastali degli immobili oggetto degli interventi.

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Entrate risponde

Entrate ha precisato che l’istante ha presentato in data 26 luglio 2018 la comunicazione di inizio lavori relativa agli interventi di “ristrutturazione ricostruttiva di volume esistente” oggetto del permesso a costruire rilasciato dal comune successivamente integrata il 26 aprile 2019 con una nuova comunicazione di inizio dei lavori strutturali eseguiti dall’impresa. Solo a tale ultima comunicazione è stata allegata l’asseverazione prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

Al riguardo, si fa presente che con il citato decreto n. 58 del 2017 sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

Il citato decreto ministeriale stabilisce, in particolare, che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Ai sensi del citato articolo 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, per l’accesso alle detrazioni, occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

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Conclusione

Come ribadito da ultimo nella citata circolare n. 13/E del 2019, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle predette disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione.

Nel caso di specie, l’istante non può accedere al sismabonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione di cui al citato articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

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Foto: iStock/tiero

Redazione Tecnica

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