Il decreto Rilancio ha ridato speranza all’edilizia mettendo in campo la cessione del credito al fornitore e lo sconto in fattura con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Certo, la misura piace a molti, ma sul primo molte imprese hanno storto il naso. (>> Leggi: Superbonus 110%, lo sconto in fattura fa gola, non alle imprese).
Mancano ancora le modalità attuative della norma, ma molto è già contenuto nel decreto. Come si fa dunque a iniziare i lavori pagando un minimo anticipo (praticamente nulla)? Ecco come funzionano cessione del credito e sconto in fattura, inclusi i procedimenti per attuarli.
Superbonus 110%, iniziare i lavori a costo zero
Il Superbonus al 110% è previsto per questi lavori (Articolo 119 del DL Rilancio):
– isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali;
– materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali;
– impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;
– impianti a pompa di calore;
– impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici.
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Ecco come funziona
Inoltre, secondo i Commi 3-5 si prescrivono:
– miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE (>> leggi: Per il Superbonus 110% serve attestazione Ape);
– installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico).
> Leggi anche l’approfondimento Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati
Come partire a costo zero?
I soggetti che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sosterranno spese per le sopra dette tipologie di lavori, incluso il bonus facciate al 90% e gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% (oltre che per l’Ecobonus 65%, comprese le vecchie rate non ancora utilizzate), potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta:
1. per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari;
2. per un contributo sotto forma di sconto sul dovuto, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
SUPERBONUS 110%
Vale per interventi edili già avviati?
Va specificato che al comma 1 dell’articolo 119 viene utilizzata l’espressione «soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati», e occorrerà pertanto fare riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Diversamente, per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si dovrà far riferimento al criterio di competenza (vedasi la circolare agenzia Entrate n. 2/E/2020).
Chi fruisce della detrazione?
– Tutti i contribuenti, anche quelli non obbligati a versare imposta sul reddito, a patto che siano beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
– I fornitori esecutori dei lavori.
– Soggetti privati come persone fisiche, anche lavoratori autonomi o d’impresa, società ed enti collegabili però al rapporto che ha permesso la detrazione stessa (chiarimenti espressi nelle circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018).
– Intermediari finanziari e istituti di credito ma soltanto se il creduto proviene da soggetti ricadenti nella no tax area.
Leggi anche: Superbonus 110% per sostituire la caldaia. Conviene sempre?
Ecobonus e bonus casa, i siti per l’invio dati a ENEA
Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.
Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.
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Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico. Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso. Nessuna limitazione, invece, per gli interventi in condominio. Con l’ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all’agevolazione che variano in funzione del numero di immobili in condominio. Chiarito che in caso di sconto in fattura, questo non potrà superare l’importo dei lavori, per cui il bonus pari al 110 per cento della spesa sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si intenda utilizzare la detrazione direttamente o effettuare la cessione del credito. Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus facciate al 90 per cento, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico. Opzione solo per i lavori effettuati nel 2020 e 2021. Asseverazione e visto di conformità obbligatori per il superbonus. Nell’ebook l’analisi delle disposizioni previste dopo il passaggio parlamentare del decreto. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
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