Come abbiamo detto nei giorni scorsi, molti proprietari di casa e di condomini si stanno domandando se aspettare per l’avvio dei lavori di ristrutturazione con l’aliquota al 110% promossa dal Decreto Rilancio (>> leggi: Superbonus 110%, conviene aspettare luglio per i lavori?).
Ma cosa succede per gli interventi edili già avviati? Possono essere comunque portati all’agevolazione Superbonus? Questo e altre risposte a dubbi comuni sulle novità in tema di detrazioni edilizie.
Superbonus 110%, vale per interventi edili già avviati?
Le nuove disposizioni, per espressa previsione letterale del decreto legge, si applicano alle “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021“. Il legislatore, non avendo operato alcuna precisazione in ordine agli interventi edili già avviati, ma unicamente alle spese sostenute dal 1° luglio, implicitamente ha ammesso l’applicazione delle nuove misure anche per opere in corso di esecuzione, purché la relativa spesa (o parte di essa) sia sostenuta dopo il 1° luglio 2020 per poter fruire della maggior agevolazione.
SUPERBONUS 110%
Vale per pochi lavori, ma cessione del credito per tutti
In pratica non ci sono previsioni espresse di indirizzo contrario (che avrebbero ad esempio potuto vietare l’applicazione di aliquote di detrazione diverse per spese sostenute per lo stesso intervento), e il criterio di cassa regola in via generale le misure incentivanti, secondo cui l’importo della detrazione spettante è sempre calcolato tenendo conto delle spese complessive sostenute nel periodo d’imposta di riferimento.
Vale la data del pagamento
Al pari delle altre detrazioni fiscali, vale la data di effettivo pagamento dell’importo al fine della determinazione dell’aliquota di detrazione applicabile. Ciò risulta chiarito non solo nei precedenti provvedimenti applicativi emanati dall’Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni per gli interventi di recupero ed efficientamento energetico, ma confermato anche nell’ultima Circolare 2/E dd. 14 febbraio 2020, relativa al bonus facciate introdotto dalla legge 160/2019.
>> Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus facciate
Leggi anche: Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo chiarezza
Lavori in casa, quali detrazioni sono invariate?
Si parla in ogni caso di detrazioni che rimangono le stesse per:
– bonus verde al 36% (>> leggi: Bonus Verde, vale per il “fai da te”?);
– bonus ristrutturazione, ed eventuale bonus mobili annesso, al 50%;
– ecobonus attuale dal 50 al 65% a seconda dell’efficientamento energetico ottenuto;
– sismabonus dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio ottenuto;
– bonus facciata al 90%.
Quali tipi di immobili sono ammessi alla detrazione? C’è distinzione tra prime e seconde case?
L’art. 119 contiene diverse precisazioni sulle tipologie immobiliari ammesse al Superbonus, anche se in modo disomogeneo e per cui si ritiene necessario e auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.
INTERVENTI ANTISISMICI
Ammessi tutti gli interventi realizzati da persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su singole unità immobiliari (anche prive del requisito di “prima” casa).
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Interventi validi esclusivamente per le abitazioni principali.
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Ecco come funziona
Sul tema però ci sono già diverse “correzioni” in corso. Un primo emendamento al Decreto rilancio vorrebbe l’estensione del Superbonus anche a tutte le seconde case (>> leggi: Superbonus 110% a tutte le seconde case).
Superbonus, vale per gli immobili completamente ristrutturati dalle imprese?
Nulla esclude l’estensione dell’aliquota del 110% in favore dall’acquisto di case antisismiche. Il comma 4 dell’art. 119 d.l. 34/2020 prevede espressamente – tra gli interventi di sismabonus ammessi – anche la fattispecie di cui all’art. 16, comma 1-septies d.l. 63/2013 (introdotto dal d.l. 50/2017) che prevede per l’appunto “incentivi per l’acquisto di case antisismiche”.
Questa particolare fattispecie agevola immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile.
Come le altre misure previste per gli interventi antisismici, la spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare i 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
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Come funziona e quali lavori lo permettono?
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