Superbonus 110% per sostituire la caldaia. Conviene sempre?

Via ai vecchi impianti nei condomini e negli immobili unifamiliari (dove non vale sostituire la caldaia a condensazione). Ecco i requisiti, le spese ammissibili, asseverazioni e consigli utili per l’agevolazione

Uno dei 3 macro-interventi che prevedono il Superbonus al 110% riguarda la sostituzione degli impianti di riscaldamento vetusti negli edifici condominiali. Agevolazioni anche per gli immobili unifamiliari prima casa, ma non per le caldaie a condensazione.

Con il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), hai è dato ufficialmente il via ai lavori per il Superbonus 110% (anche se non è detto convenga iniziarli subito. Leggi: Superbonus 110%, conviene aspettare luglio per i lavori?)

Come è stato precisato dagli articoli del decreto relativi alle detrazioni fiscali (>> Art. 119 – SUPERBONUS) il Superbonus è valido per alcuni “lavori importanti”, ma la cessione del credito sarà valida per tutti (>> Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti).

In questo articolo approfondiremo come ottenerlo intervenendo sugli impianti di riscaldamento. Ok all’agevolazione così elevata, ma quando conviene sostituire la caldaia? Esistono soluzioni alternative? E quali sono le spese ammissibili?

Superbonus 110% per sostituire la caldaia. Conviene sempre?

Un altro lavoro agevolabile è quello sul cappotto termico (>> leggi: Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico), che può essere abbinato a quello sugli impianti di riscaldamento.

** SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI **
Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento
Ecco come funziona

Via gli impianti vecchi

Per quel che riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, è prevista la possibilità di sostituirli con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
– a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
– a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
– con impianti di microcogenerazione. 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 

CALDAIA a condensazione VS POMPA di calore
Quale conviene?

Caldaie a condensazione

Per l’agevolazione il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua. In tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati per funzionare con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C 5.

REQUISITI

Efficienza energetica per il riscaldamento d’ambiente del generatore:
(ηs) ≥ 90%

Rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile:
≥ 93 + 2 log Pn

Per tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza nominale del focolare ≥ 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
– deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
– la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
– deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili. 

Necessaria la certificazione di messa a norma. 

Pompe di calore

Nel caso delle pompe di calore, l’ENEA ha precisato che le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al D.M. 06/08/2009. 

Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%. 

Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.Lgs. 28/2011 (COP>2,6). 

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Sistemi ibridi

Quanto ai sistemi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, per l’agevolazione bisogna rispettare il seguente rapporto.

REQUISITI

Rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e potenza termica utile nominale della caldaia:
≤ 0,5

Coefficiente di prestazione (COP) della pompa di calore:
almeno pari ai valori minimi fissati nell’allegato I al D.M. 06/08/2009.

La caldaia deve essere del tipo a condensazione e il suo rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale 4, deve essere:
≥ 93 + 2 log Pn 5.

Per valori superiori a 400 kW, nel calcolo del logaritmo si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Ove tecnicamente compatibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altro sistema di termoregolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C6 . Il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. 

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Impianti di microcogenerazione

Quanto infine agli impianti di microcogenerazione, sistemi che consentono la produzione combinata di elettricità e di calore, la configurazione più comune di un microcogeneratore consiste nell’abbinamento tra un motore a gas, la cui energia meccanica viene trasformata in energia elettrica, e un sistema di recupero del calore di scarto per la produzione di energia termica. 

Per l’agevolazione l’intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito pari almeno al 20%. Tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. 

Edifici unifamiliari

Per quel che riguarda la possibilità di usufruire del Superbonus per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento in una villetta o comunque in un edificio unifamiliare, destinato a prima casa, non è ammessa la sostituzione del vecchio impianto con uno a condensazione. L’agevolazione maggiorata, quindi, può essere riconosciuta solo nel caso di impianti più evoluti. Inoltre, come detto, il superbonus è comunque escluso per le villette di vacanza o comunque per le abitazioni cielo-terra non destinate a prima casa. 

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Come ottenerlo? Tutte le regole 

Spese ammesse

La norma cita espressamente tra quelle ammissibili anche le spese relative a smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente. 

Facendo riferimento alle linee guida ENEA tra le spese specifiche per questo intervento sono comprese quelle di:
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente;
adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.) 

Anche in questo caso necessarie le asseverazioni tecniche. 

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Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico. Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso. Nessuna limitazione, invece, per gli interventi in condominio. Con l’ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all’agevolazione che variano in funzione del numero di immobili in condominio. Chiarito che in caso di sconto in fattura, questo non potrà superare l’importo dei lavori, per cui il bonus pari al 110 per cento della spesa sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si intenda utilizzare la detrazione direttamente o effettuare la cessione del credito. Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus facciate al 90 per cento, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico. Opzione solo per i lavori effettuati nel 2020 e 2021. Asseverazione e visto di conformità obbligatori per il superbonus. Nell’ebook l’analisi delle disposizioni previste dopo il passaggio parlamentare del decreto.   Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

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Redazione Tecnica

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