In questa rassegna sentenza partiamo subito con: permesso in sanatoria, quando si calcolano gli oneri concessori? Muro di recinzione di 2,50 mt., serve permesso di costruire? E per manufatti o container adibiti a deposito attrezzi?
Oltre ai temi precedenti: riduzione fascia di rispetto cimiteriale per intervento privato, è ammissibile? Piscina, si può realizzare in fascia di rispetto cimiteriale?
Permesso in sanatoria, quando si calcolano gli oneri concessori?
Consiglio di Stato, sez. II, sent. 27 aprile 2020 n. 2667
Gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda
Gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda; si tratta di una tesi seguita dalla giurisprudenza di primo grado (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 7 novembre 2013 n. 4944) e trova avallo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui essa trova fondamento, in primo luogo, nell’applicazione del canone tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e, in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere (da ultimo, C.d.S., sez. VI, 2 luglio 2019, n. 4514).
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Muro di recinzione di 2,50 mt., serve permesso di costruire?
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 aprile 2020 n. 1542
Serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5
Rispetto ai muri di cinta, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non contiene indicazioni dirimenti, non chiarendo se trattasi di intervento assoggettabile a permesso di costruire quale nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.
“In materia, l’orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2014 n. 3408). Più in generale la realizzazione di muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’art. 19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621) laddove essi non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo – invece – il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia”: così TAR Abbruzzo, sez. I, sent. 11/18/2018 n. 8.
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; TAR Veneto, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663).
Tali conclusioni si attagliano perfettamente al caso di un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.
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Manufatti o container adibiti a deposito attrezzi, serve permesso di costruire?
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 aprile 2020 n. 1542
Serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5
Rispetto ai muri di cinta, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non contiene indicazioni dirimenti, non chiarendo se trattasi di intervento assoggettabile a permesso di costruire quale nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.
“In materia, l’orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2014 n. 3408). Più in generale la realizzazione di muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’art. 19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621) laddove essi non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo – invece – il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia”: così TAR Abbruzzo, sez. I, sent. 11/18/2018 n. 8.
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; TAR Veneto, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663).
Tali conclusioni si attagliano perfettamente al caso di un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.
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Fascia di rispetto cimiteriale per intervento privato, è ammesso ridurla?
Consiglio di Stato, sez. II, sent. 27 aprile 2020 n. 2670
La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non opera nel caso di intervento edilizio privato
L’art. 338 comma 5 del RD n. 1265/1934 prevede che “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici”.
Non può invocarsi l’art. 338, quinto comma, del R.D. n. 1265/1934 circa la derogabilità del vincolo cimiteriale per l’esecuzione di un’opera pubblica o l’attuazione di un intervento urbanistico, nel caso di un intervento privato; trattasi di norma di stretta interpretazione, che opera solo se sussiste un interesse pubblico (cfr. Cons. St., IV, 23 aprile 2018 n. 2411; id., VI, 12 febbraio 2019 n. 1013, e 24 aprile 2019 n. 2622).
Piscina, si può realizzare in fascia di rispetto cimiteriale?
TAR Toscana, sez. III, sent. 30 aprile 2020 n. 527
Una piscina non può essere realizzata nella fascia di rispetto cimiteriale
Secondo il consolidatissimo indirizzo giurisprudenziale, il vincolo cimiteriale imposto dall’art. 338 R.D. n. 1265/1934 (e dall’art. 57 d.P.R. n. 285/1990) determina una situazione di inedificabilità ex lege che integra le previsioni degli strumenti urbanistici locali o si impone ad essi, operando come limite legale nei confronti delle previsioni eventualmente incompatibili che vi siano contenute.
Il vincolo ha carattere assoluto e non consente l’allocazione di edifici o costruzioni di alcun genere all’interno della fascia di rispetto, a tutela dei molteplici interessi pubblici cui quest’ultima presiede e che vanno dalle esigenze di natura igienico sanitaria, alla salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, al mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. A escludere l’inedificabilità non rilevano la tipologia del fabbricato o la natura pertinenziale della costruzione, e gli unici interventi assentibili all’interno della fascia di rispetto sono quelli indicati dal settimo comma dell’art. 338 cit. sugli edifici esistenti, con il limite della funzionalità all’utilizzo degli edifici stessi (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato sez. IV, 23 aprile 2018, n. 2407; id., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1164; id., sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 4656; id., sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205; T.A.R. Toscana, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 284; id., 22 ottobre 2018, n. 1351; id., 2 febbraio 2015, n. 183; id., 12 novembre 2013, n. 1553; id., 12 luglio 2010, n. 2446; id., 11 giugno 2010, n. 1815).
Con specifico riguardo alla deroga sancita dall’ultimo comma dell’art. 338, la realizzazione di una piscina non può dirsi “funzionale” all’utilizzo dell’edificio esistente nel senso voluto dal legislatore, che allude agli interventi volti a impedire il degrado e, a lungo andare, l’abbandono degli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto, e pertanto non può venire esteso alla realizzazione di impianti o manufatti esterni non necessari per la funzionalità dell’immobile, ma unicamente volti a renderne più godibile la fruizione.
Va escluso, infine, che, a fronte dell’insistenza delle opere all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, in capo l’amministrazione procedente residuino spazi valutativi in ordine alla compatibilità dell’intervento con i beni-interessi tutelati dal vincolo di inedificabilità: gli unici margini di discrezionalità riconosciuti dalla norma competono, infatti, al consiglio comunale e riguardano l’ampiezza della fascia di rispetto.
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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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