Aggiornamento del 26 marzo 2020. Con il decreto del 25 marzo 2020, il potere delle ordinanze delle Regioni, se più restrittive, viene quindi mantenuto. E le loro ordinanze saranno in vigore fino all’adozione del Dpcm che le assorbe.
Le Regioni non potranno incidere sulle attività «a rilevanza strategica per l’economia nazionale»: non potranno decidere chiusure di aziende attive in settori elencati fra quelli essenziali per il Paese. Si tratta di una precisazione, perchè in realtà è un limite già presente nelle regole attuali.
Le ordinanze dei Sindaci invece non potranno essere «in contrasto con le misure statali».
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Il 22 marzo il Governo ha emanato un nuovo dpcm che contiene una nuova stretta per ridurre la diffusione del Coronavirus: chiusura di tutte le attività non necessarie e una lista di attività che possono continuare a lavorare perché ritenute indispensabili. Alcune regioni hanno fatto la loro parte, anzi hanno a dirla tutta rincarato la dose, pubblicando Ordinanze ancora più restrittive del dpcm. Lo hanno fatto perché ritengono che serva un’azione ancora più decisa nei confronti del virus. Ma cos’ha più valore, le Ordinanze o il Decreto, detto “Chiudi Italia”?
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In più, un’ordinanza dei Ministri della Salute e dell’Interno, mette lo stop a tutti gli spostamenti al di fuori del Comune in cui ci si trova. Riguarda tutti i viaggi, sia con mezzi pubblici che privati. Uniche deroghe, per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza” o per motivi di salute.
Ieri pomeriggio, Confindustria aveva dichiarato “Non si può chiudere tutto”. A quel punto il Governo sembrava voler prendere tempo fino a mercoledì. Ma poco dopo i Sindacti hanno minacciato lo sciopero generale e Conte ha firmato il decreto “Chiudi Italia” intorno alle 20 di ieri sera. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta la scorsa notte.
Ma cosa contiene in dettaglio il dpcm? Quali sono le Regioni che hanno emanato le Ordinanze? E cosa impongono? E, domanda cruciale: ha più valore l’Ordinanza o il dpcm?
Decreto Chiudi Italia: cosa dice il decreto del Governo?
Il Dpcm firmato da Conte ieri è in vigore da oggi. Le aziende che devono proseguire l’attività hanno tre giorni di tempo per adeguarsi, quindi fino al 25 marzo. Il decreto vale fino al 3 aprile.
Le attività professionali non sono sospese
Le attività che possono proseguire l’attività sono elencate nell’allegato 1 del dpcm, che indica anche il codice ATECO dell’attività. Le attività professionali non sono sospese. e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Dal numero di codice Ateco 37 al 43.2 dell’elenco delle attività non sospese, ci sono alcune attività che ci interessano: ingegneria civile, gestione delle reti fognari, attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, installazione di impianti elettrici e idraulici e altri lavori di costruzione e installazione. Al codice 71, gli studi di ingegneria e architettura. Al 74, le attività professionali, scientifiche e tecniche.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
Tra le attività non sospese, chi ha la possibilità di farlo può utilizzare lo smart working.
Le opere pubbliche proseguono
Le attività che possono proseguire sono quelle identificate dai codici Ateco 42, relativo all’Ingegneria civile, e 43.2, relativo all’nstallazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione. L’indicazione significa che potranno proseguire anche gli interventi compresi nelle relative sottocategorie. Il capitolo 42 (Ingegneria civile) include la stragrande maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre sottocategorie: Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9).
Edilizia privata e immobiliare non si fermano
Chiarimenti del Governo sui cantieri privati e sulla corretta applicazione dei divieti introdotti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020 (Chiudi Italia).
In breve: i lavori di ristrutturazione degli appartamenti e dei locali privati non vengono bloccati. Proprietari e ditte appaltatrici, rispettando i protocolli di sicurezza, possono portare avanti i lavori di installazione o manutenzione di alcuni impianti (per esempio quello elettrico o quello idraulico).
Ordinanze delle Regioni
La Regione Lombardia ha emesso un’ordinanza con la quale impone la chiusura di studi professionali e cantieri. Si vedano i punto 11 e 15 dell’Ordinanza. L’Ordinanza è in vigore da sabato 21 marzo e fino al 15 aprile. Scarica l’Ordinanza della Lombardia.
Studi professionali e cantieri chiusi anche in Piemonte, ai punti 19 e 20 dell’Ordinanza. In vigore da domenica 22 marzo fino al 3 aprile. Scarica l’Ordinanza della Regione Piemonte.
Eccezioni per alcuni cantieri in Lombardia e Piemonte (si vedano ai punti indicati delle ordinanze).
Fino al 3 aprile cantieri edili pubblici e privati chiusi in Campania, con alcune eccezioni (punto 2 dell’ordinanza). Scarica l’Ordinanza della Campania.
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