Formazione continua per i dottori agronomi: cosa fare

Il Regolamento degli agronomi prescrive l’obbligo di formazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo

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Oggi la formazione e l’aggiornamento continuo sono alla base della prestazione professionale. Data la rapidità del progresso tecnico e scientifico, è compito di ogni libero professionista, infatti, accrescere la propria preparazione al fine di poter gestire al meglio l’esigenza dei propri clienti.

L’obbligo di Formazione Professionale Continua è disciplinato dal D.P.R, 7 agosto 2012, n. 137. Attraverso tale decreto, i professionisti – regolarmente iscritti all’Albo di categoria – sono tenuti a svolgere ogni attività di approfondimento o perfezionamento che possa fornire loro conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione all’Albo di professione.

Ogni Consiglio Nazionale di categoria, in collaborazione con il Ministero di riferimento, ha emanato il proprio Regolamento. Quello dei Dottori Agronomi e Forestali è stato redatto nel 2013 ma è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.

Il Regolamento degli agronomi prescrive che l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo. Nei tre anni ordinari successivi, gli iscritti possono scegliere liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell’ambito dei settori disciplinari professionali.

Nel programma delle attività formative che possono rilasciare crediti professionali rientrano argomenti relativi all’ordinamento, alla deontologia, alla previdenza, alla fiscalità, alla tutela dei dati personali, alla tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali e ad altri importanti ambiti.

Al termine del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine territoriale comunica agli iscritti l’inadempimento dell’obbligo, assegnando un tempo congruo per l’assolvimento. La mancato inottemperanza dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.

Si può essere esonerati, anche temporaneamente, dall’obbligo di aggiornamento in caso di:

  • maternità;
  • grave malattia o infortunio; servizio militare volontario o civile; assenza dall’Italia;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell’attività professionale;
  • iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca.

Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’obbligo di formazione continua.

A partire dal 2013, l’Istituto Formativo Ministeriale ICOTEA ha profuso il suo impegno formativo sulla formazione continua di numerose categorie professionali. L’istituto è ente autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali all’erogazione di corsi di formazione online che consentono a questi professionisti di conseguire in modo facile e veloce, senza doversi spostare dalla propria sede, i crediti professionali richiesti.

Tra i corsi che consentono di ottenere questi crediti troviamo:

  • Corso Mediatore Professionista Civile
  • Corso Aggiornamento Mediatore Civile
  • Master Sicurezza e Gestione Ambientale
  • Coordinatore per la Sicurezza

Per qualsiasi altra informazione è possibile visitare il sito www.icotea.it o inviare una mail a icotea@icotea.it.

Redazione Tecnica

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