Regime forfettario, il DL Bilancio colpisce (e affonda?) i contribuenti

Previsto l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ma quindi… si potranno continuare a emettere fatture cartacee?

Scarica PDF Stampa

La norma del comma 59 della legge 190/2014, stabilisce che i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal titolo II del Dpr 633/1972 (vale a dire registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale), ma sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi.

Sempre la medesima norma precisa che «resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione all’articolo 2 del Dpr 696/1996». Quindi, è consentito l’esonero dall’emissione dello scontrino per i contribuenti che svolgono determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, di giornali, prestazioni dei notai), ma nessun esonero soggettivo viene previsto e quindi nemmeno per i contribuenti forfettari.

Col DL Bilancio 2020, cosa cambierà? Facciamo il punto.

Regime forfettario, ecco le novità del DL Bilancio

Da quanto precisato anche sopra, i contribuenti in regime forfettario sono interessati dall’obbligo di emissione dello scontrino telematico. Di fatto, se un forfettario ha un negozio al dettaglio non sfugge dall’obbligo.

Però il comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 esclude dalle norme sulla fatturazione elettronica i contribuenti che applicano il regime forfettario i quali, quindi, possono continuare ad emettere fatture cartacee.

L’esonero rimane vigente, perché anche il disegno di legge di bilancio 2020 prevede l’emissione della fattura elettronica per i forfettari come comportamento premiale al fine di ridurre di un anno il periodo di accertamento.

Leggi l’Articolo 88 sul Regime forfettario direttamente dall’Atto del Senato n. 1586.

Approfondisci con: Legge di Bilancio 2020, l’edilizia è da red carpet! Il punto

Cosa cambia dal 1° gennaio 2020?

Per la generalità dei contribuenti la certificazione dei corrispettivi può avvenire in due modi e cioè con la fattura elettronica oppure mediante la memorizzazione telematica dei corrispettivi.

Per assolvere all’obbligo è necessario dotarsi di un apposito registratore di cassa telematico in grado di generare un file contenente i dati, sigillarlo e trasmetterlo all’agenzia delle Entrate; è possibile anche adattare un registratore di cassa già posseduto.

In alternativa, l’adempimento di memorizzazione e trasmissione potrà essere effettuato anche utilizzando una procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

Leggi anche: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

Il punto sui forfettari

Concludendo, i contribuenti in regime forfettario che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali devono con ogni probabilità dotarsi dello strumento per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Se però intendono emettere fattura, tale documento può essere emesso in forma cartacea e non elettronica. Infatti è sempre vigente la regola stabilita dall’articolo 3 del Dpr 696/1996 secondo la quale il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l’operazione viene emessa la fattura.

Prendiamo il caso di professionisti che fanno soltanto alcune prestazioni di servizio al giorno: questi possono evitare lo strumento tecnologico per la memorizzazione dei corrispettivi se al momento emettono un documento equipollente alla fattura, anche in forma cartacea.

Tassazione e contabilità nel regime forfettario, quali novità?

Pare che non cambi nulla sulla possibilità di usufruire di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio su un eventuale unità abitativa, né di quelle per interventi finalizzati al risparmio energetico (neanche se relativi all’unità produttiva ove esercita la propria attività), né di detrazioni per spese mediche ecc.

Su questo punto, la tassazione e come eseguire la contabilità, ti conviene leggere:

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

Renzo Semprini Cesari | 2019 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento