Lo hanno capito ai “piani alti”, che con l’edilizia si possono fare grandi cose! Non a caso è la materia su cui negli ultimi mesi si sono vociferate fantasiose ipotesi, su cui si sono battute schermaglie a suon di tweet, e che ha visto nascere nuovi bonus e sgravi fiscali da un giorno all’altro (ultimo dei quali l’arcinoto bonus facciate, che tanto piace a Franceschini).
Di cosa stiamo parlando? Facciamo il punto sulla Legge di Bilancio 2020, o Manovra finanziaria, se più vi piace, appena arrivata a Palazzo Madama per l’iter parlamentare. Dovrà ricevere il via libera definitivo entro il 31 dicembre.
Pronti a prendervi qualche minuto per curiosare tra gli scranni del Parlamento e sapere tutte le novità in anteprima?
Legge di Bilancio 2020, ecco cosa cambia in edilizia!
Elenchiamo le principali novità per i professionisti tecnici e dell’edilizia direttamente dall’Atto del Senato n. 1586.
Articolo 3 – Deducibilità Imu
Confermata per il 2019, nella misura del 50%, la deducibilità, dal reddito d’impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Invece, con l’articolo 95 sulla “unificazione Imu-Tasi” (commi 35 e 36), viene anticipata al 2022 l’integrale deducibilità del tributo, in luogo del 70% previsto in via transitoria; ribadita, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, la deducibilità al 60%.
Articolo 4 – Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
Stabilizzata al 10% l’aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a “canone concordato” nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.
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Articolo 19 – Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia
Prorogate per un altro anno (il 2020) le detrazioni: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” nella misura del 50% su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (“ecobonus”) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico destinati all’arredo di un immobile ristrutturato (“bonus mobili”).
Articolo 20 – Disposizioni in materia di sport
Confermato per il 2020 il credito d’imposta del 65%, introdotto dalla legge di bilancio 2019, per le erogazioni liberali effettuate da privati e destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sportbonus”).
Articolo 25 – Bonus facciate
Nasce il “bonus facciate”: le spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, daranno diritto a una detrazione del 90% sul loro intero ammontare.
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Articolo 88 – Regime forfetario
Abrogata la disposizione che, dal 2020, istituiva un’imposta sostitutiva del 20% per esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e 100mila euro.
Apportate modifiche al vigente regime forfetario per chi ha ricavi/compensi fino a 65mila euro:
– è reintrodotto il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore a 20mila euro lordi;
– è reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30mila euro;
– è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche;
– è stabilita la rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva per determinare la condizione di familiare a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni ex articolo 13 Tuir e quelle per canoni di locazioni (articolo 16 Tuir) e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali, come l’Isee.
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Articolo 89 – Rendimento beni
– Riproposta la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, con riferimento, questa volta, ai beni posseduti al 1° gennaio 2020. A tal fine, entro il 30 giugno 2020 va pagata un’imposta sostitutiva dell’11% (per intero o la prima di tre rate annuali uguali).
– Innalzata al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in caso di vendita di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (l’applicazione del regime, in luogo della tassazione Irpef ordinaria, può essere chiesta al notaio in sede di rogito).
– Riproposta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività. La rivalutazione deve riguardare i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Per la rivalutazione occorre versare un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) o del 10% (altri beni); per affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori, va versata un’imposta sostitutiva del 10%.
Articolo 95 – Unificazione Imu-Tasi
Abolita, dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l’intera disciplina: di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all’1,06% ovvero all’1,14%, comprensivo dell’attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.
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