Decadenza permesso di costruire: le opere preparatorie bastano per evitarla?

Ecco la rassegna di sentenze settimanale: tra i temi il rilascio del permesso di costruire con prescrizioni, il rapporto tra ordinanza di demolizione e sequestro penale, oneri di urbanizzazione e natura del vincolo cimiteriale

Mario Petrulli 16/07/19

Ecco la selezione delle sentenze pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono i seguenti: opere preparatorie e decadenza del permesso di costruire, rilascio del permesso di costruire con prescrizioni, rapporto tra ordinanza di demolizione e sequestro penale. Oltre a questi, determinazione e motivazione degli oneri di urbanizzazione e natura (già consolidata) del vincolo cimiteriale.

Decadenza del permesso di costruire

Le opere preparatorie bastano per evitarla?

TAR Liguria, sez. I, sent. 8 luglio 2019 n. 597

Le opere preparatorie dei lavori non sono sufficienti ad evitare la decadenza del permesso di costruire

La decadenza del permesso di costruire opera di diritto, ma richiede l’accertamento dei suoi presupposti attraverso un provvedimento amministrativo di natura dichiarativa che non può essere sostituito da una pronuncia del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1423).

L’apposizione del cartello di cantiere, la sistemazione del sito e l’approntamento del cantiere sono opere preparatorie che, secondo costanti indicazioni giurisprudenziali, non sono sufficienti a comprovare l’avvio effettivo dei lavori né a manifestare, con ragionevole grado di certezza, la volontà di esercitare il diritto ad edificare (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno sez. II, 15 giugno 2018, n. 961; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 3 gennaio 2014, n. 2).

Per approfondire sul tema

Permesso di costruire con prescrizioni

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 10 luglio 2019 n. 1242

Legittimo il permesso di costruire rilasciato con prescrizioni attuative dell’intervento

Come ricordato dalla giurisprudenza in passato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 6265/2018), in materia operatività delle prescrizioni attuative dettate dall’amministrazione in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio:

“È ius receptum (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7762; sez. IV, 25 novembre 2011, n. 6260; 25 giugno 2013, n. 3447; sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5615) – recita la pronuncia richiamata – che da tempo è ammesso l’istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, con ciò superando le perplessità che furono in passato manifestate in dottrina, che costruiva l’atto amministrativo all’interno della teoria generale degli atti giuridici, a sua volta modellata, com’è noto, su quella positiva del negozio giuridico di diritto tedesco e che, quindi, non credeva possibile l’apposizione di elementi accidentali nel provvedimento amministrativo.

A titolo esemplificativo, va richiamata la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio sulla possibilità – per gli organi di controllo – di emanare decisioni positive ‘condizionate‘, in realtà aventi natura di decisioni negative per il caso di mancata verificazione dell’evento della condizione apposta.

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Infatti, l’esigenza di speditezza dell’azione amministrativa consente all’autorità amministrativa di subordinare gli effetti positivi del proprio provvedimento alla verificazione di un evento (e, dunque, di una specifica condotta del richiedente), ritenuto indispensabile per una valutazione positiva della questione posta al suo esame.

Sicché non è di per sé vietato, anzi è ammissibile inserire nella concessione edilizia, in via generale ed in mancanza di specifiche disposizioni di legge contrarie, prescrizioni specifiche a tutela sia dell’ambiente, sia del tessuto e del decoro abitativo.

In particolare, il Comune, ove sussistano speciali circostanze, ben può imporre prescrizioni purché non contrastino con la natura e la tipicità del provvedimento, non siano tali da snaturare l’atto (negandone la funzione) o impongano sacrifici ingiustificabili, sproporzionati o immotivati.

Ciò in quanto tali clausole, che esattamente sono dette ‘prescrizioni’, semplificano la procedura, giacché senza di esse occorrerebbe respingere l’istanza del privato (spiegando i punti del progetto che devono essere rivisti), ripresentare il progetto e, poi, riapprovare il progetto emendato.

Per contro, è di tutta evidenza che, così e attraverso l’apposizione di prescrizioni congruenti con il progetto presentato, tutto ciò semplifica l’iter procedimentale perché, esonerando la pubblica amministrazione dal compito di rigettare l’istanza di concessione edilizia, all’uopo basta indicare quei punti del progetto da rivedere in corso d’opera e così condizionarne il rilascio, invece di costringere il privato alla defatigante riformulazione del progetto e ad una nuova istanza.

Ecco perché la modalità procedimentale di rilasciare concessioni edilizie o permessi di costruire con prescrizioni s’appalesa del tutto conforme alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché per l’effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell’atto, senza al contempo creare soverchi aggravi”.

Demolizione e pendenza del sequestro penale

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 10 luglio 2019, n. 1409

Legittima l’ordinanza di demolizione emessa dall’Amministrazione comunale anche in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, sia amministrativo, sia penale, è legittima l’ordinanza di demolizione emessa dall’Amministrazione comunale anche in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283; Cass. Pen., sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9186, T.A.R. Campania, sez. III, 01/02/2018, n.708).

Infatti, tale evento di natura “processuale” non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, ben potendo il privato chiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di provvedere direttamente alla loro eliminazione. Infatti, ai sensi del menzionato art. 85 disp. att. c.p.p., il proprietario di un bene in sequestro può chiederne la riconsegna all’Autorità giudiziaria competente, la quale, se del caso, potrà accogliere la richiesta, dettando le necessarie prescrizioni e garanzie. Di conseguenza il sequestro penale non è inquadrabile tra gli impedimenti assoluti all’esecuzione dell’ingiunzione a demolire e per questo non determina la sospensione del termine di novanta giorni per l’esecuzione della stessa, il cui infruttuoso decorso comporta l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, in base all’art. 31 d.p.r. 380/2001 (Tar Campania, sez. VII, 23 giugno 2017, n. 3447; nello stesso senso, C. Stato, sez. IV, 06/03/2012, n. 1260; T.A.R. Campania, sez. VIII, 01/12/2017, n. 5717; T.A.R. Sicilia, sez. dist. Catania, sez. II, 16/02/2017, n. 324).

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Il destinatario dell’ordinanza che ingiunge la demolizione deve, pertanto, rendersi parte diligente al fine di dare corretta tar toscana 1043 oneri Amministrazione competente, senza poter addurre a sua esimente la sussistenza di un provvedimento di sequestro al quale egli stesso ha dato causa (T.A.R. Puglia, sez. dist. Lecce, sez. I, 16/08/2011, n. 1530).

Determinazione degli oneri concessori

TAR Toscana, sez. III, sent. 8 luglio 2019 n. 1043

La determinazione degli oneri di urbanizzazione non richiede una particolare motivazione o una puntuale verifica delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande

La determinazione degli oneri di urbanizzazione non richiede una particolare motivazione o una puntuale verifica delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande: essi prescindono dall’esistenza o meno delle opere di urbanizzazione e vengono quantificati indipendentemente sia dall’utilità che il privato ritrae dal titolo edilizio rilasciatogli, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare le suddette opere (Cons. Stato, n. 462/1977).

Infatti, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001 gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in base a tabelle parametriche predefinite e sono quindi espressione di attività amministrativa vincolata (TAR Toscana, III, 14.9.2004, n. 3782): “il computo degli oneri di urbanizzazione costituisce provvedimento di per sé vincolato, che va emesso sulla base di parametri prestabiliti e che pertanto non richiede una specifica motivazione sulla determinazione delle relative somme (Cons. Stato, V, 22.1.2015, n. 251).

Caratteristiche del vincolo cimiteriale

TAR Toscana, sez. III, sent. 8 luglio 2019 n. 1047

Il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e non consente l’allocazione di edifici o costruzioni all’interno della fascia di rispetto

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, il vincolo imposto dall’art. 338 R.D. n. 1265/1934 (e dall’art. 57 d.P.R. n. 285/1990) determina una situazione di inedificabilità ex lege e non necessita di essere recepito dagli strumenti urbanistici, sui quali si impone come limite legale nei confronti delle previsioni urbanistiche locali eventualmente incompatibili. Il vincolo ha carattere assoluto e non consente l’allocazione di edifici o costruzioni all’interno della fascia di rispetto, a tutela dei molteplici interessi pubblici cui quest’ultima presiede e che vanno dalle esigenze di natura igienico sanitaria, alla salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, al mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. A escludere l’inedificabilità non rilevano la tipologia del fabbricato o la natura pertinenziale della costruzione, e gli unici interventi assentibili all’interno della fascia di rispetto sono quelli indicati dal settimo comma dell’art. 338 cit. sugli edifici esistenti, con il limite della funzionalità all’utilizzo degli edifici stessi (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato sez. IV, 23 aprile 2018, n. 2407; id., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1164; id., sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 4656; id., sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205; T.A.R. Toscana, sez. III, 22 ottobre 2018, n. 1351; id., 2 febbraio 2015, n. 183; id., 12 novembre 2013, n. 1553; id., 12 luglio 2010, n. 2446; id., 11 giugno 2010, n. 1815).

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La situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nel quinto comma dell’art. 338, norma eccezionale e di stretta interpretazione che non presidia interessi privati e opera in relazione a specifiche domande edificatorie, nel senso che l’autorizzazione eventualmente rilasciata è frutto di una valutazione caso per caso e non può mai costituire la base legale di un’autorizzazione a costruire in futuro nella fascia di rispetto (cfr. Cons. Stato, IV, n. 4656/2017, cit., e i precedenti ivi richiamati).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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