Bonifica amianto in edilizia, come procedere punto per punto

Incapsulamento, sovra copertura, rimozione. Tutte le novità sul corretto smaltimento e sulla redazione del Piano dei lavori

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La storia comincia con l’acquisto di una casa in campagna: l’agente immobiliare non aveva mentito, si trattava davvero di un affare d’oro. L’uomo aveva trascritto il numero di telefono trovato sull’annuncio, e ancora non sapeva se e quando avrebbe voluto trasferirsi in quel paese, in quel posto così isolato e lontano dalla città. Ma nelle sere successive alla telefonata all’agente, lo si era visto gironzolare furtivo e guardingo nelle aree di pertinenza della casa, che aveva subito spodestato il resto dei sogni.

L’uomo, ha discusso poi per giorni con il geometra, sugli interventi necessari per l’adeguamento sismico, il rifacimento del tetto, ma soprattutto, avendo scoperto che il “capanno” sul retro era condonato, si era domandato con timore come avrebbe fatto con la copertura di amianto. Agire rimuovendolo “di nascosto”, la notte successiva, senza farsi notare? Il geometra gli aveva detto che sarebbe stato necessario il preventivo di una ditta specializzata, un piano di lavoro.. ma l’uomo scalpitava, preda di un’incomprensibile (anche a se stesso) fretta di iniziare i lavori. Maledetto amianto!

Magari è capitato anche a voi, in uno dei tanti cantieri che avete supervisionato, di dover bonificare dell’amianto. E magari la voglia di risolvere in quattro e quattr’otto la questione vi è balzata in mente… Vi consigliamo di leggere l’articolo che segue: dal 1994 l’amianto non è più prodotto né commercializzato, ma in Italia esiste ancora ed è applicato in moltissimi contesti. Per non parlare del traffico “nascosto” di questo materiale.

Come avrà fatto l’Uomo della nostra storia a rimuoverlo? Ve lo spieghiamo punto per punto e in dettaglio, soprattutto per chi ha ruoli di responsabilità e deve occuparsene in cantiere. In maniera sicura e conforme alle regole.

Bonifica amianto, ecco come procedere in sicurezza

Forse trattando interventi di demolizione e ricostruzione vi sarà capitato di incorrere nella gestione di manufatti contenenti amianto.

Il tema è ampio e delicato e in questo articolo saranno tratteggiati gli aspetti essenziali e pronti all’uso per i professionisti tecnici.

La materia è disciplinata dal Capo III Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto del Titolo IX Sostanze pericolose del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (nel seguito anche TUSL), con particolare riferimento all’art. 250 – Notifica ed all’art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.

Questo articolo è tratto da:

Manutenzione, ricostruzione e risparmio energetico

Questo manuale è una riedizione, aggiornata e ampliata, del volume “Demolizioni e Ricostruzioni” resa necessaria per rispondere alla crescente attenzione verso i temi della sostenibilità, del consumo di suolo, della riqualificazione dell’esistente, della sicurezza strutturale e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici da parte del legislatore, dei tecnici e della committenza. L’opera è aggiornata alla disciplina degli interventi di demolizione/decostruzione e ricostruzione, così come stabilito dal Testo Unico delle Costruzioni (d.P.R. 380/2001 da ultimo modificato dal d.lgs. 222/2016), e presenta un ampio approfondimento sui moduli standardizzati ed unificati predisposti per gli interventi eseguibili con la SCIA edilizia. Alle procedure di sicurezza viene inoltre affiancato un capitolo sulle tecniche di demolizione che, passando anche attraverso l’illustrazione delle attrezzature impiegabili, dedica attenzione alle verifiche di sicurezza da compiere all’inizio delle attività lavorative, sulla base della conoscenza delle caratteristiche di resistenza dei materiali costituenti gli elementi strutturali. Il volume viene completato con i capitoli dedicati all’interazione edificio/ impianto (che ben rappresenta il fulcro attorno al quale gravitano i settori della sostenibilità am- bientale e dell’efficientamento energetico) ed al mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali dei componenti e dei sistemi edilizi (progettazione e gestione della manutenzione in edilizia), per concludere con un “focus” sull’architettura dell’abitare.Nicola Mordà, Ingegnere civile, autore di numerose pubblicazioni di carattere tecnico.Titolare di uno studio di progettazione strutturale e sismica con sedi a Torino e all’estero. Ha collaborato e seguito importanti progetti; si occupa di temi di carattere normativo, con particolare riferimento alle strutture e di nuove tecnologie in ingegneria civile.Chiara Carlucci, Architetto, laureata presso il Politecnico di Torino. Dal 2014 si occupa di temi relativi allo spazio urbano e alla progettazione partecipata; dopo aver acquisito conoscenze sul tema nella città di Berlino, oggi si impegna a diffondere, in altri contesti ed altre città, buone pratiche berlinesi in cui la dimensione spaziale e quella sociale si incontrano promuovendo un legame più forte tra abitante e città. Attualmente svolge attività professionale a Torino nel settore della progettazione in Italia e all’estero.Carmine De Simone, Ingegnere, CTU, attivo nella progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza di insediamenti civili, commerciali ed industriali; esperto nella conduzione del processo edilizio e nella gestione del patrimonio immobiliare.Monica Stroscia, Architetto, laureata presso il Politecnico di Torino, si occupa di progettazione architettonica, progettazione di interni e management. Dopo un’iniziale attività lavorativa in Italia si sposta all’estero dove inizia a collaborare con importanti studi di progettazione; attualmente è titolare di uno studio di progettazione a Torino dove sviluppa progetti di vario tipo, ripercorrendo l’intero iter progettuale, dalla fase di concept al collaudo finale.Volumi collegati• Efficienza energetica negli impianti tecnologici, E. Pacini, I ed. 2019• La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d. Madia 2 e il d.P.R. 31/2017, C. Belcari, I ed. 2019• Procedure per le ristrutturazioni edilizie residenziali,A. Mezzina, I ed. 2017

Nicola Mordà – Chiara Carlucci – Carmine De Simone | 2019 Maggioli Editore

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Ma procediamo con ordine e senza complicare troppo la faccenda con troppi decreti spiattellati uno di seguito all’altro. L’art. 250 c. 1 prevede che, prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro deb-ba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio (ASL – S.Pre.S.A.L.).

In forza dell’art. 256, l’intervento può essere effettuato solo da imprese certificate secondo l’articolo 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B, predisponendo un apposito Piano di Lavoro (ai sensi dei cc. 2 e 5) che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

I contenuti del piano sono fissati dal predetto art. 256, al comma 4; è importate il disposto del comma 5 dello stesso articolo:
«5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori».

Il Piano di Lavoro rientra all’interno della documentazione afferente la progettazione della sicurezza in cantiere, interagendo pertanto a pieno titolo con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Leggi anche: Rimozione amianto: nuovo bonus 65% per il 2019

D.Lgs. 81/2008
Art. 256 (Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto)

  1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
  3. l piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
  4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
    b)  fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;c)  verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
    d)  adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
    e)  adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
    f)  adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;g)  natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
    h)  luogo ove i lavori verranno effettuati;
    i)  tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
    l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
  5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
  6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.
  7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Dove si trova l’amianto?

Negli interventi di demolizione l’amianto è presente in molte componenti edilizie. Il seguente elenco individua in dettaglio le ubicazioni usuali dell’amianto:
– fabbricati con struttura portante metallica costruiti soprattutto tra gli anni ’60 e ’70, nei quali l’amianto può essere stato applicato a spruzzo su strutture metalliche;
– edifici prefabbricati in cui sono state utilizzate lastre piane o ondulate in cemento amianto;
capannoni ad uso industriale che possono presentano coperture in cemento amianto, o nei quali l’amianto può essere stato applicato a spruzzo sul soffitto a scopo d’isolamento termico e fonoassorbente;

Per approfondire: Amianto, ascesa e caduta di un materiale pericolosissimo

– elementi di copertura quali tegole, lastre ondulate o piane;
pareti, controsoffittature con pannelli contenenti amianto sia in matrice compatta sia friabile;
linoleum e piastrelle per pavimenti;
intonaci per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti locali, con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti e/o resistenza al fuoco;
tubi e vasche per l’acqua potabile e le acque reflue;

isolanti delle caldaie per coibentarle, sotto forma di pannelli o in forma sfusa (generalmente sotto l’involucro in lamiera);
rivestimenti isolanti di tubi;
guarnizioni all’interno di raccordi tra tubazioni e nelle caldaie;
isolamenti vari quali pannelli in cartone-amianto dietro le stufe o a protezione da fonti di calore di parti in legno (es. sopra il termosifone);
filati, tessuti e corde possono essere presenti come coibentazioni di parti calde;
– manufatti ignifughi quali coperte, feltri, tappeti.

Le guide Inail cosa dicono?

Riportiamo anche una completa documentazione realizzata da Inail, due mini-guide: Bonifica delle coperture in cemento amianto e Bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile.

Le guide sono state redatte in maniera divulgativa dai ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e offrono agli operatori del settore elementi operativi e indicazioni pratiche.

Amianto, riepilogo di tutte le normative

Riportiamo infine per comodità le norme tecniche principali (trasferite in 7 decreti ministeriali):

  • edifici pubblici (DM 6 settembre 1994)
  • veicoli rotabili (DM 26 ottobre 1995)
  • siti industriali dismessi (DM 14 maggio 1996)
  • unità prefabbricate (DM 14 maggio 1996)
  • condotte e cassoni per acque potabili e non (DM 14 maggio 1996)
  • classificazione e uso delle “Pietre Verdi” (DM 14 maggio 1996)
  • requisiti minimi dei laboratori e metodologie analitiche (DM 14 maggio 1996)
  • parametri per l’omologazione dei materiali sostitutivi (DM 12 febbraio 1997)
  • partecipazione dei laboratori ai programmi di qualità (DM 7 luglio 1997)
  • trasporto, messa in discarica e/o trasformazione dei rifiuti (DM 13 marzo 2003 – DM 29 luglio 2004)
  • unità navali o equipollenti (DM 20 agosto 1999 – rett. DM 25 luglio 2001)
  • coprenti per amianto-cemento (inglobanti e incapsulanti) (DM 20 agosto 1999 – rett. DM 25 luglio 2001)
  • dispositivi di protezione individuali (DM 20 agosto 1999 – rett. DM 25 luglio 2001)

Confessiamo che anche l’Uomo, seppur contrastato da vari sentimenti, decise di seguire la normativa e la corretta procedura per rimuovere l’amianto. Ora vive sereno e in salute nella sua villetta, anche se da quella volta, e dopo aver letto per anni documenti sulla pericolosità dell’amianto, indossa sempre una maschera a gas…

Redazione Tecnica

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