Permessi per pensiline, pergotende, pergole, gazebo: quali servono?

La risposta non è facile, per la molteplicità dei prodotti esistenti e per la loro versatilità di utilizzo: cerchiamo di orientarci

Davide Galfrè 18/04/19

L’elenco delle attività edilizia libera pubblicato durante il 2018 non ha chiarito in maniera netta quale tipologia di pratica edilizia da presentare in Comune sia necessaria per installare gazebi, pergolati, pergotende, pensiline, a causa della molteplicità di prodotti esistenti sul mercato oltre alla loro estrema versatilità di utilizzo. Infatti, durante il 2018 si sono susseguite alcune sentenze che ci consentono di dare una definizione chiara a ciascuno di tali prodotti, tramite le quali è possibile capire quale sia la pratica da presentare prima dell’inizio dei lavori.

Permessi per pensiline, pergotende, pergole, gazebo

Le sentenze più interessanti

Ad esempio, il Consiglio di Stato con la sentenza 4177/2018 ha chiarito che una struttura di modeste dimensioni in metallo, assimilabile ad una tettoia per posti auto ancorata al suolo e aperta sui lati, ma con copertura in lamelle orientabili e, dunque, spalancabili a cielo aperto rientra all’interno dell’ambito dell’edilizia libera poiché non verrebbe costituita una nuova volumetria e non modifica la destinazione d’uso dello spazio che viene solo riparato dalle possibili intemperie. In virtù di quanto detto per le pergole con lamelle orientabili non è necessario richiedere un Permessi di Costruire, ma può bastare la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA.

Leggi anche Tenda da sole facilmente smontabile, serve il permesso di costruire?

Lo stesso Consiglio di Stato si è pronunciato il 22/08/2018, tanto per sottolineare quanto sia dibattuto il tema, con la sentenza n. 5008 in cui riprende e cita alcune definizioni di precedenti sentenze. Ad esempio classifica le tettoie: “una tettoia incidente sulla sagoma della struttura principale, dimensioni non definibili modeste (circa 40 mq), nonché non funzionale con il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee, non può che essere ricondotta nell’ambito di operatività del Permesso di Costruire”; nel proseguo della sentenza si chiarisce che anche le tettoie e pensiline di cui sopra, quand’anche realizzate su balconi o terrazzi, sono assoggettati al Permesso di Costruire.

Le “pergole” invece, seguendo anche la sentenza n. 306 del 25/01/2017, sono tali solo se costituite da impalcature aperte su tutti i lati e sulla copertura o al massimo se coperti da piante verdi e risultano fattibili senza alcuna pratica edilizia.

La “pergotenda” viene qualificata come un mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni e l’elemento preponderante è la tenda installata sulla struttura che la sorregge e la funzione principale è riparare dal sole uno spazio esterno; queste pergotende non sono soggette al previo rilascio di Permesso di Costruire ma sarebbero riconducibili all’ambito della SCIA. In questa categoria possono essere comprese anche quelle pergotende attrezzate con una copertura costituita da una tenda in tessuto o in materiale plastico e movimentata manualmente o con motore. Di questa medesima linea interpretativa è anche il TAR Campania che si è espresso con la recentissima sentenza n. 183/2019.

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto detto, più in generale, per capire quale pratica edilizia sia necessaria è bene tenere in considerazione le dimensioni (modeste o rilevanti), l’eventuale modifica della destinazione d’uso del zona in cui si installa uno dei manufatti analizzati, l’eventuale stagionalità o precarietà di vincolo al suolo, oltre ai materiali che compongono la struttura e le chiusure laterali e della copertura.

Infine, alcuni regolamenti comunali e alcune sentenze distinguono ulteriormente la tettoia dalla pensilina, qualificando quest’ultima come una struttura meno sporgente, in media meno di 1 metri o comunque il minimo indispensabile per riparare dagli agenti atmosferici: la tettoia sarebbe sottoposta a rilascio del Permesso di Costruire e la pensilina al SCIA, ma per questo è bene verificare dapprima i regolamenti locali.

Leggi anche Edilizia libera, svelati i dettagli del ddl su semplificazione e codificazione

Ti potrebbe interessare

Davide Galfrè

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento