Decreto semplificazioni, crociata all’equo compenso per i professionisti

L’appello al Governo perché sia approvata la norma. Subito

Le associazioni professionali insorgono. E a dire il vero lo slogan (o hashtag, che dir si voglia) #iononlavorogratis potrebbe raccogliere sotto la sua ala chiunque, anche chi non è etichettato come “professionista”. In fondo, chi vuole lavorare senza compenso?
La norma prevista dalla legge di Bilancio 2018 firmata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze era stata categorica nell’imporre alle pubbliche amministrazioni di garantire che le prestazioni professionali fossero equamente retribuite. E allora perché le associazioni si sono mobilitate richiedendo la firma di una petizione? Cosa è successo davvero lo scorso 27 febbraio? E ancora, cosa ha precisato la sentenza del 29 marzo?
Di carne al fuoco ce n’è molta. Vediamo assieme le informazioni seguenti, utili di certo a rimpinguare stomaci voraci (e si spera poi, portafogli).

Decreto semplificazioni, chi ha appiccato il fuoco?

Dal comunicato stampa del 3 aprile della Confprofessioni si legge che Dopo la pubblicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per incarichi di consulenza a titolo gratuito […] i promotori della mobilitazione hanno lanciato un appello al Governo e a tutte le forze politiche affinché venga data immediata attuazione alla norma sull’equo compenso per i professionisti, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e sistematicamente disattesa dalle Pubbliche Amministrazioni.

Ciò che preoccupa è quel “sistematicamente disattesa”, a testimonianza dell’utilità quindi di questa raccolta di associazioni capeggiata da Confprofessioni, Acta, Apiqa Cgil e vIVAce. Infatti soltanto alcune Regioni (tra cui Calabria, Basilicata, Piemonte, Campania e Sicilia) hanno legiferato vincolando l’emissione di alcuni “titoli” per il pagamento del  progettista. Ciò non toglie che l’applicazione di queste regole sia stata poi sinora mal gestita, dato che il singolo (amministratore o dirigente) può fare la differenza.

Approfondisci leggendo Compensi professionali e Decreto Semplificazioni: quali novità?

Il 27 febbraio 2019 il Ministero ha emanato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per incarichi di consulenza a titolo gratuito, al fine del quale venivano richieste competenze di alto livello, concernenti diritto nazionale, europeo, societario, bancario e tanto altro. Ma… sì, tutto ciò va contro la legge di Bilancio stessa.

Equo compenso, cosa dice la sentenza n. 2094 del 29 marzo 2019?

È la quinta sezione del Consiglio di Stato ad aver precisato che non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali.

Ricordiamo in merito che la norma era stata chiara nella sua imposizione alle stazioni appaltanti di usare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali soltanto come parametro iniziale del calcolo del compenso a base del bando di gara, appuntando l’opportunità di ridurlo percentualmente se ritenuto opportuno. Quindi si tratta di “tracce” da seguire, non vincolanti, e i parametri per il compenso son ben più che raggirabili.

Venendo al nodo, la sentenza stravolge quanto detto dal Tar Abruzzo che aveva accolto un ricorso presentato dagli ordini degli ingegneri e degli architetti di Teramo contro un bando emesso dal Comune di Civitella del Tronto.
Questo perché di fatto il Comune ha:
– allegato agli atti la descrizione del procedimento mediante cui si è giunti alla definizione delle tariffe da porre a base di gara;
– assunto come primo parametro di riferimento il calcolo dei corrispettivi;
– ha motivato la riduzione in quanto applicazione degli atti di indirizzo regionali che a loro volta definiscono la percentuale di finanziamento da destinare alle attività accessorie in funzione delle risorse trasferite per l’intervento allo scopo di ampliare la distribuzione delle risorse sul maggior numero di interventi possibili.

Tutto legittimo dunque secondo il Consiglio di Stato e al lato pratico i corrispettivi del DM Parametri non costituiscono “minimi tariffari inderogabili”, come invece sostengono i professionisti tecnici. E l’equo compenso non esiste.

La questione è seria. Come può un paese crescere non retribuendo i suoi professionisti? Come può un paese doversi inventare un hashtag per garantire l’equo compenso da parte delle PA?
Vedremo gli sviluppi nei giorni a venire.

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Redazione Tecnica

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