Dissesto idrogeologico, cosa fare?
Le parole chiave del ddl sono mitigare, razionalizzare, semplificare le procedure per le misure necessarie alla salvaguardia del territorio. Si specifica inoltre che è necessario intervenire direttamente sui processi di governo delle azioni per contrastare il dissesto idrogeologico. Il Governo con questo ddl vorrebbe quindi modificare le disposizioni già previste in materia commissariale, assicurando la prevenzione dei rischi e delle emergenze.
Leggi anche Dissesto idrogeologico, il nostro Paese sarà sempre in stato di emergenza?
Di particolare interesse è la riorganizzazione proposta per il metodo di programmazione degli interventi, che attribuisce ai Presidenti delle regioni, quali commissari contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, l’onere di predisporre un Programma d’azione triennale.
Questo Programma dovrà essere realizzato in coerenza con i piani distrettuali di bacino e dovrà essere articolato annualmente per piani stralci. Tale struttura gli consentirà la flessibilità necessaria ad individuare puntualmente gli interventi da porre in esame e da programmare secondo una precisa scaletta temporale. In aggiunta, nel ddl sembra particolarmente utile la presenza di un elenco dettagliato delle attività che costituiscono interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio e che potranno di conseguenza essere contenute nel sopra citato Programma d’azione triennale.
Come è possibile leggere dallo schema ddl cantiere ambiente, subito in prima pagina si parla di: “Provvedimento urgente in diramazione”. La data è del 25 marzo 2019, gli articoli titolano:
– Art. 1 – Programma d’azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio;
– Art. 2 – Procedura per l’adozione del Programma;
– Art. 3 – Poteri e compiti del commissario;
– Art. 4 – Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse;
– Art. 5 – Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati;
– Art. 6 – Assistenza tecnica al Commissario;
– Art. 7 – Misure di sostegno alla progettazione;
– Art. 8 – Green Manager;
– Art. 9 – Modifiche all’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
– Art. 10 – Disposizioni in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione;
– Art.11 – Abrogazioni.
In generale è da tanto che si discute di questo Cantiere Ambiente. Gianna Fracassi (vicesegretario generale della Cgil) lo scorso primo marzo si era già espressa su questo ddl dicendo che il governo continua a fare il gioco delle tre carte, illustra ambiziosi piani per la messa in sicurezza del Paese dal rischio idrogeologico, ma non stanzia sufficienti nuove risorse, solo un esiguo miliardo e trecento milioni circa, previsti dalla legge finanziaria e di bilancio 2019, mentre gli altri 6,5 miliardi sono solo vecchie risorse non spese, di queste alcune già impegnate per opere cantierate o da realizzare. Se davvero il governo vuole proteggere l’Italia, deve predisporre un serio piano di investimenti.
Si vedrà se davvero il gioco avrà conclusione a breve. O se rimarrà ancora a lungo chiacchiera da bar.
Leggi per approfondire
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento