Container: serve il permesso di costruire o no?

Pergotende, stalle smontabili, verande: che titolo edilizio serve? Una tettoia rileva per il calcolo delle distanze? E i container? Tutto nella rassegna di sentenze.

Mario Petrulli 05/03/19
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Ecco la selezione delle sentenze sull’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: Pergotenda – titolo edilizio necessario; stalla smontabile in legno – titolo edilizio necessario – autorizzazione paesaggistica; veranda sul balcone – titolo edilizio necessario; container – permesso di costruire; tettoia – rilevanza ai fini del calcolo delle distanze.

Container: serve il permesso di costruire? Si

TAR Lazio, Latina, sent. 25 febbraio 2019 n. 119
Serve il permesso di costruire per i container.

Serve il permesso di costruire per un container delle dimensioni approssimative di mt 5,20 x 8,00 x h. 3 posizionato su un basamento realizzato con mattoni di mt. 10 x 10 circa, e per un altro container utilizzato come deposito attrezzi delle dimensioni di mt. 4,60 x 2,30 x h. 1,70 circa; ciò in quanto, come spiega la giurisprudenza “È legittimo il provvedimento recante l’ordine di demolizione di opere edilizie idonee a trasformare in modo permanente il territorio, a causa dell’uso stabile delle stesse, poiché in materia edilizia rileva l’oggettiva idoneità delle strutture installate ad incidere sullo stato dei luoghi, per cui la precarietà va esclusa ogni volta che l’opera sia destinata a fornire un’utilità prolungata nel tempo” (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 21/10/2009, n. 1922).

Pergotenda: titolo edilizio necessario

TAR Lazio, Latina, sent. 25 febbraio 2019, n. 128
Non serve il permesso di costruire per una pergotenda.

Non serve il permesso di costruire per una pergotenda costituita da una mera struttura metallica di sbarre trasversali per l’inserimento di un telo para-sole adiacente al fabbricato, stabilmente ancorata ad esso e al suolo ma aperta su tutti i lati e sul cielo, cioè priva di copertura e tamponature esterne. Ciò in quanto detta la struttura non è idonea a creare volume o superficie e, quindi, trasformazione urbanistica del territorio, giacché la tenda avvolgibile che essa è unicamente destinata a servire si risolve, in ultima analisi, in un mero elemento di arredo esterno dell’edificio in muratura al quale è infissa e sulla cui originaria identità e conformazione non può certamente incidere né nel senso della creazione di una nuova costruzione né in quello di una ristrutturazione e trasformazione di quella preesistente, non condividendo la natura e le consistenza degli elementi costitutivi del fabbricato cui pertiene (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619).

Nel caso di specie, l’opera principale non è la struttura di sostegno in sé ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa e, ad ogni evidenza, privo delle caratteristiche di consistenza e rilevanza che potrebbero connotarla in termini di componente edilizia di copertura e chiusura (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619; sez. VI, 11 aprile 2014 n. 1777; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2018 n. 646; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 giugno 2018 n. 7014; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2017 n. 12632).

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Di conseguenza, una tettoia che sporge per circa 3,50 metri dal fabbricato assume rilievo ai fini del calcolo delle distanze, a prescindere dal fatto che presenti o meno strutture murarie.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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