Sarà necessaria infatti una specifica circolare dell’Agenzia delle entrate che dovrà risolvere due questioni legate alle novità introdotte dall’inizio dell’anno: 1) il divieto di accesso al regime in caso di attività svolta in maniera “prevalente” nei confronti di un ex datore di lavoro in caso di rapporti chiusi da meno di due anni, 2) i divieti per i soggetti che controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la propria partita IVA.
Questioni non da poco e per le quali ci si augura un chiarimento il prima possibile per permettere a tutti di fare una scelta con piena cognizione di causa.
I rapporti con l’ex datore di lavoro
La nuova versione delle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 prevede il divieto all’accesso al regime forfettario a patto di non svolgere attività prevalentemente per lo stesso datore di lavoro o per il soggetto con il quale si è avuto un rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti. Il divieto viene esteso anche ai soggetti collegati allo stesso datore di lavoro.
L’obbiettivo di questa nuova misura, come specificato nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, è quello di evitare il passaggio dal lavoro dipendente a quello autonomo al solo scopo di approfittare della tassazione più conveniente e di evitare comunque un uso indebito della flat tax. La formulazione di questa disposizione lascia tuttavia alcune questioni aperte e sulle quali sarà necessario un chiarimento da parte delle Entrate.
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I casi da risolvere
L’Agenzia in particolare dovrà dare indicazioni concrete per una serie di casi specifici. Ad esempio se potrà avere accesso al regime avendo come principale committente il suo ex datore di lavoro:
- chi è andato in pensione di vecchiaia per limiti di età e non per opzione personale;
- un soggetto che ha concluso a fine anno un contratto a termine e apre una partita IVA;
- chi ha svolto attività di lavoro dipendente, diversa dal praticantato, prima dell’iscrizione ad un ordine professionale;
- un soggetto che ha concluso un tirocinio con Garanzia giovani precedentemente all’apertura della partita IVA;
- chi non viene assunto al termine di un contratto di apprendistato;
- un soggetto che è stato dipendente di una società liquidata dai soci a fine 2018, soci che poi riaprono nel 2019 una nuova attività con una diversa ragione sociale;
- chi è lavoratore dipendente presso un’impresa alla quale offrirà come titolare di partita IVA delle prestazioni diverse (ad esempio un impiegato del settore tecnico che fornirà un servizio di catering).
Coordinamento necessario con le agevolazioni per le nuove attività
Sarà anche necessario coordinare queste norme con quanto previsto per l’accesso al regime con le agevolazioni riconosciute per le nuove attività. Con l’ultimo documento di prassi in materia, ossia con la circolare 10/2016 che a sua volta richiamava quanto indicato nei paragrafi da 2.2.1 a 2.2.3 della circolare 17/2012, l’Agenzia, infatti, aveva assunto un atteggiamento per così dire “morbido” in riferimento ai casi di apertura della partita IVA in presenza di ex lavoro dipendente, relativamente alla possibilità di usufruire dell’aliquota ridotta in quanto “nuova attività”, a prescindere dal fatto di fatturare nei confronti, appunto, dell’ex datore di lavoro.
Occorrerà dunque capire se queste stesse indicazioni saranno applicabili ora in riferimento alla flat tax tout court, oppure se le nuove regole in questi casi comporteranno la fuoriuscita dal regime dal 2019 per chi si trova in situazione che in precedenza non sono risultate di ostacolo.
Il problema dei soci di srl
Altra questione aperta riguarda i soci di srl. Fino al 31 dicembre dello scorso anno non era consentito l’accesso al regime ai soci di srl in regime di trasparenza, ossia con gli utili tassati direttamente in capo ai soci e non alla società. Ora questo divieto sparisce ma ne viene inserito un altro. L’accesso al regime, infatti, risulta precluso per i contribuenti IVA che controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche a loro riconducibili.
Dal tenore della norma si potrebbe concludere, ad esempio, che un professionista tecnico che abbia una quota del 10 per cento di una srl che si occupa di ristrutturazioni, possa optare per la flat tax, mentre non potrà farlo con una partecipazione di controllo. Lo stesso professionista che invece controllasse una srl che opera nel settore della ristorazione non avrebbe alcun problema a optare per la flat tax. Anche qui, però, la domanda sorge spontanea: dal momento che si tratta di nuovi divieti, cosa accade a chi si trova già nel regime ma si scontra ora con i casi di incompatibilità?
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