Fattura elettronica in vigore, ma niente panico: c’è la fatturazione differita

In attesa di impratichirsi bene con il nuovo sistema, si può sempre far conto sulla possibilità di emettere fatture differite.

Lisa De Simone 04/01/19
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Come confermato dall’Agenzia delle entrate nell’area del sito dedicata alla fattura elettronica, con l’obbligo di documento elettronico sono confermate tutte le disposizioni sui tempi di emissione delle fatture.

Si può quindi emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazioni di servizi o della cessione dei beni.

Fattura differita: un proforma per i servizi

Per quel che riguarda le prestazioni professionali, le Entrate hanno ribadito come l’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, preveda la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi. Si può dunque ricorrere a un documento come la “fattura proforma” o “avviso di parcella”, ossia una sorta di memo per il cliente con la somma dovuta. Il documento per essere a norma deve contenere:

  • la descrizione dell’operazione;
  • la data di effettuazione;
  • gli identificativi delle parti contraenti.

Una volta che il cliente avrà effettuato il pagamento sarà emessa la fattura elettronica vera e propria. Il proforma può ovviamente essere consegnato con le consuete modalità, quindi a mano o per posta elettronica, senza alcuna formalità dato che si tratta solo di un documento necessario a ricordare un obbligo di pagamento.

La fattura elettronica vera e propria dovrà comunque essere emessa nei tempi prescritti. Così, ad esempio, per una prestazione effettuata il 7 gennaio, la fattura dovrà essere emessa  entro il  15 febbraio. L’e-fattura dovrà quindi riportare la data in cui è stata effettuata la prestazione di servizi oltre che la data di emissione del documento elettronico.

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I documenti di trasporto per le forniture

Un documento analogo può essere emesso in caso di forniture dei beni. L’Agenzia ha spiegato in questo caso che poiché l’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni, per le cessioni di beni questo obbligo è soddisfatto indicando i riferimenti dei documenti di trasporto, senza necessità di allegarli. La fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo. I DDT possono essere conservati in maniera cartacea.

Ad esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento analogo che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data).

Archivio on line a richiesta

Per quel che riguarda poi la conservazione dei documenti elettronici, a fine dicembre sono state riviste le norme per cui occorrerà specificare all’Agenzia (leggi le FAQ delle Entrate) se si vuole avere a disposizione nella propria area riservata del sito l’intera fattura oppure solo i dati contabili veri e propri. In ogni caso, fino all’attivazione della procedura di adesione (3 maggio 2019) e nel periodo disponibile per effettuare l’adesione (60 giorni), l’Agenzia procederà alla temporanea memorizzazione dei file e li renderà consultabili per consentire di poter visionare la totalità delle fatture emesse e ricevute. Leggi anche Fatturazione elettronica: i problemi con la normativa sulla privacy

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La fattura elettronica: come gestirla

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