Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Pergolato – permesso di costruire – non necessità; 2) Permesso di costruire – irrevocabilità; 3) Condono – data ultimazione lavori – onere della prova; 4) Disciplina urbanistica – efficacia per le future edificazioni; 5) Destinazione a verde agricolo – finalità.
Pergolato, non serve il permesso di costruire
Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 6 dicembre 2018, n. 1761
Massima: Il pergolato non richiede il permesso di costruire ma è un mero arredo di uno spazio esterno.
La realizzazione di un pergolato in struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree secondo il progetto originario e da una ‘incannucciata’ secondo la eseguita variante) e facilmente amovibile non è, all’evidenza, riconducibile alle categorie edilizie della nuova costruzione o della ristrutturazione ‘pesante’, esulanti dal regime abilitativo della c.d. d.i.a. (ora s.c.i.a.) semplice (distinta dalla c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.).
In questo senso, è da considerarsi, appunto, a guisa di semplice pergolato, ossia di mero arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, e, quindi, non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire (o della c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.), un simile manufatto realizzato in struttura leggera facilmente amovibile (siccome privo di fondamenta), che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638) e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad uno del tutto momentaneo, (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409; sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2134; 8 maggio 2018, n. 2743; TAR Puglia, Bari, sez. III, 6 febbraio 2009, n. 222; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638; 29 agosto 2012, n. 1481; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 febbraio 2015, n. 908).
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Permesso di costruire: è irrevocabile
Estremi della sentenza: TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 3 dicembre 2018 n. 713
Massima: Il permesso di costruire è irrevocabile.
Di norma, tutti i provvedimenti amministrativi discrezionali destinati a produrre effetti che si protraggono nel tempo sono revocabili, nel momento in cui il protrarsi degli stessi non risulti più conforme all’interesse pubblico. Nel caso del permesso di costruire – ma la riflessione può tranquillamente estendersi a qualsiasi altro titolo edilizio ivi compresa l’autorizzazione al mutamento della destinazione d’uso – in considerazione del limitato ambito di discrezionalità insito nel potere di rilasciarlo e dell’affidamento che si genera con il suo ottenimento in capo al richiedente, la legge ne ha statuito la sua assoluta irrevocabilità (art.11 comma 2 D.P.R. 380/01).
Sotto questo profilo, pertanto, il permesso di costruire non può essere revocato dall’organo competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (cfr. TAR Campania, Napoli sez. III 07.06.13 n.3053; TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 23.10.14 n.365), ma può essere solo annullato per motivi di legittimità.
In tale ipotesi, l’ente procedente è tenuto ad emanare un provvedimento di secondo grado seguendo un percorso procedimentale identico a quello che ha portato al rilascio del titolo richiesto che comprende l’avvio del procedimento, la dimostrazione della sussistenza di un interesse pubblico concreto e specifico al ritiro del precedente atto, della necessaria ponderazione di ogni eventuale opposto interesse del destinatario e dei controinteressati e della congruità del provvedimento in termini di ragionevolezza del tempo trascorso, tenendo conto soprattutto dell’affidamento incolpevole maturato in capo al richiedente.
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Condono, onere della prova per ultimazione lavori grava sul richiedente la sanatoria
Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 5 dicembre 2018 n. 2735
Massima: L’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria.
Per costante giurisprudenza, l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1837).
Disciplina urbanistica, efficacia per le future edificazioni
Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 5 dicembre 2018 n. 2736
Massima: La disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi esclusivamente con riferimento all’edificazione futura e non anche all’edificazione esistente, a condizione che quest’ultima sia stata legittimamente realizzata.
La disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi esclusivamente con riferimento all’edificazione futura e non anche all’edificazione esistente, a condizione che quest’ultima sia stata legittimamente realizzata (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4925/2013). Ne consegue che «le opere già eseguite in conformità della disciplina previgente, conservano la loro precedente e legittima destinazione, senza che sia nemmeno possibile impedire gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la funzione» (così, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4009/2009).
Dunque il Comune non può vietare qualunque intervento, anche di semplice manutenzione ordinaria, sugli impianti esistenti.
Destinazione a verde agricolo, finalità
Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 3 dicembre 2018 n. 2712
Massima: Per costante giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano.
Per costante giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534; 20 giugno 2017, n. 1371).
A questo proposito, è poi utile aggiungere che, anche laddove si fosse al cospetto di aree ampiamente urbanizzate, non per questo se ne può escludere la rilevanza dal punto di vista ambientale, poiché tali dati di fatto si prestano anzi a far emergere un interesse alla conservazione del suolo inedificato, per ragioni di compensazione ambientale (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534; 21 febbraio 2017, n. 434).
Né d’altra parte la presenza di edifici si pone in contrasto con la destinazione agricola in quanto tale destinazione non impedisce l’edificazione a servizio dell’agricoltura.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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