L’articolo 47 del DDL di bilancio del 2019 contempla che per quanto concerne le erogazioni liberali in denaro effettuate dai privati nel corso dell’anno solare 2019 riguardo gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e di realizzazione di nuove strutture, sarà previsto lo Sport bonus 2019. Nello specifico per questi interventi viene contemplato un credito d’imposta del 65% delle erogazioni effettuate pure quando le medesime sono indirizzate a soggetti concessionari o affidatari degli stessi impianti. Il credito d’imposta non può essere cumulato dai soggetti che effettuano queste erogazioni in denaro, con altre agevolazioni fiscali sancite da altre normative.
Sport Bonus 2019, a chi viene riconosciuto il credito
Il credito viene riconosciuto sia alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile, che ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi (e viene suddiviso in tre quote annuali dello stesso importo). Per questi soggetti il credito d’imposta è fruibile attraverso compensazione. Inoltre è previsto che “il bonus non rileva ai fini dell’imposta sui redditi e dell’IRAP e che non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
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I soggetti che hanno la facoltà di beneficiare delle erogazioni liberali, sono tenuti a:
– Comunicare l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cercando di dare la dovuta pubblicità attraverso i mezzi informatici a disposizione.
– Comunicare lo stato di avanzamento dei lavori all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo il rendiconto dell’utilizzo delle somme erogate entro la data del 30 giugno di ogni anno seguente a quello di erogazione e fino alla conclusione dei lavori di restauro, manutenzione e realizzazione di nuove strutture.
Infine, come viene specificato nella conclusione dell’articolo, le disposizioni applicative verranno selezionate da un futuro DpCM assieme al MEF e saranno adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
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