Permesso di costruire, serve per una recinzione in mattoni con tre cancelli

Inoltre, nella rassegna sentenze: Veranda – titolo edilizio necessario, Pergolato con copertura non amovibile – assoggettabilità al regime delle distanze..

Mario Petrulli 23/10/18

Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Permesso di costruire – Recinzione in mattoni – titolo edilizio necessario; 2) Veranda – titolo edilizio necessario; 3) Pergolato con copertura non amovibile – assoggettabilità al regime delle distanze; 4) Proposta di piano lottizzazione – provvedimento decisionale del dirigente; 5) Interventi di ampliamento di edifici all’interno della fascia di rispetto cimiteriale – limite del 10%.

Permesso di costruire, necessario per recinzione in mattoni con apposizione di tre cancelli

Estremi della sentenza: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 18 ottobre 2018 n. 1773
Massima: Serve il permesso di costruire per una recinzione in mattoni con apposizione di tre cancelli.

Una recinzione in mattoni con apposizione di tre cancelli rappresenta un’opera che, avendo natura permanente ed essendo idonea ad incidere in modo durevole sull’assetto edilizio del territorio, richiede il previo rilascio del permesso di costruzione: ciò che giustifica la sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001. Come indicato in passato dalla giurisprudenza, “è necessario il permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria” (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. II, 25.10.2017 n. 2022).

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Ipotesi di ristrutturazione edilizia, richiede permesso di costruire

Estremi della sentenza:  TAR Lazio, Latina, sent. 18 ottobre 2018 n. 534
Massima: La tamponatura, con pannelli in vetro, di una precedente tettoia con conseguente realizzazione di una veranda e correlato aumento di volumetria è un’ipotesi di ristrutturazione edilizia richiedente il permesso di costruire.

La tamponatura, con pannelli in vetro, di una precedente tettoia con conseguente realizzazione di una veranda e correlato aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell’art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia in quanto essa comporta, in conseguenza dell’aumento di volumetria correlata, la realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione.

L’intervento in questione, secondo quanto previsto dall’art. 10, d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere assentito con permesso di costruire; la relativa mancanza comporta la legittimità della prescrizione demolitoria (in tal senso, cfr. anche T.A.R. Lazio Roma sez. I 5 novembre 2013, n. 9385).

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Pergolato coperto da struttura non facilmente amovibile è tenuto al rispetto delle distanze

Estremi della sentenza: TAR Marche, sent. 15 ottobre 2018 n. 662
Massima: Un pergolato coperto con una struttura non facilmente amovibile è considerata una tettoia e soggiace, di conseguenza, all’obbligo di rispetto delle distanze.

Quando un pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie (TAR Marche, sez. I, sent. 15 ottobre 2018, n. 662; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 25 gennaio 2017, n. 306 e sent. 18 febbraio 2015, n. 825).

Per quanto sopra, la tettoia, indipendentemente dalla sua natura o meno di pertinenza, è comunque tenuta al rispetto delle distanze codicistiche. In particolare, anche gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze, così come qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera (Cass. Civ., sent. 3 gennaio 2013, n. 72; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 8 gennaio 2018, n.72).

La tettoia così intesa deve quindi essere realizzata in conformità alle disposizioni del testo unico dell’edilizia (DPR n. 380/2001) e alle norme dallo stesso richiamate in tema di disciplina urbanistica ed edilizia (art. 12), tra cui quella sulle distanze previste dal codice civile. Tra queste ultime, vanno ricomprese quelle sulle distanze tra le vedute contenute nell’art. 907 del codice (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 72/2018 cit.; sent. 2 marzo 2018, n. 1309).

Proposta di piano di lottizzazione, illegittimo il provvedimento decisionale del dirigente

Estremi della sentenza: TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 15 ottobre 2018 n. 1505
Massima: Illegittimo il provvedimento del dirigente comunale che si esprime su una proposta di piano di lottizzazione in luogo del Consiglio o della Giunta.

La competenza generale in materia di strumenti urbanistici è del consiglio comunale, salvo il caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, per i quali è competente la giunta municipale (art. 5 co. 13 d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11).

Tanto premesso, è illegittimo (e deve essere annullato dal giudice) il provvedimento del dirigente comunale che si esprime su una proposta di piano di lottizzazione in luogo del Consiglio o della Giunta, a seconda dei casi.

Limite del 10% per gli interventi di ampliamento di edifici all’interno della fascia di rispetto cimiteriale

Estremi della sentenza:  Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 ottobre 2018 n. 5911
Massima: La percentuale massima di ampliamento consentito per gli immobili all’interno della fascia di rispetto cimiteriale si riferisce all’edificio nel suo complesso, mentre il singolo condomino è legittimato a chiedere l’ampliamento volumetrico nei soli limiti percentuali calcolati in relazione alle dimensioni della propria unità immobiliare.

Secondo quanto disposto dall’art. 338 comma 5 del Testo Unico Leggi Sanitarie, “All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.

La disposizione ricollega il limite percentuale della facoltà di ampliamento all’edificio nel suo complesso.

Tuttavia, per evitare facili elusioni della suddetta prescrizione – segnatamente: in caso di proprietà divisa, ove fosse consentito a ciascun proprietario di realizzare sulla singola unità abitativa l’incremento percentuale assoluto, si otterrebbe il risultato o di ammettere, in relazione all’edificio, complessivamente considerato, un ampliamento eccedente la percentuale ammessa, ovvero di privare gli altri proprietari di analoga facoltà – deve ritenersi che il singolo condomino sia legittimato a chiedere l’ampliamento volumetrico nei soli limiti percentuali calcolati in relazione alle dimensioni della propria unità immobiliare.

Restano, tuttavia, salve le ipotesi in cui: l’istanza sia proposta congiuntamente da tutti i proprietari, con progetto relativo all’intero immobile; ovvero, il singolo condomino corredi la propria istanza con un atto d’obbligo degli altri comproprietari (si osserva che l’atto d’obbligo, tradizionalmente qualificato in termini di servitù obbligatoria, dovrebbe oggi integrare la fattispecie, ora prevista dall’art. 2643, n. 2-bis, c.c., di contratto che trasferisce o modifica i «diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale»).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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