Decreto Emergenza Genova in Gazzetta: al via gli aiuti

Contiene le disposizioni urgenti per la città, per la sicurezza della rete nazionale di infrastrutture e trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro, la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici…

Monica Greco 02/10/18
Firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e pubblicato il 28 settembre 2018 in Gazzetta il Decreto n.109, cosiddetto Decreto Emergenze.

Il Provvedimento regolamenta le agevolazioni e le misure di sostegno per cittadini e imprese interessati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il nostro Paese. Il Decreto è entrato in vigore il 29 settembre 2018. Ecco il decreto in Gazzetta.

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Decreto Emergenza per Genova: i contenuti

Il Decreto Emergenze affronta diversi ambiti e regolamenta molti aspetti. Esso contiene le disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro, la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e le altre emergenze italiane. È composto da ben 46 articoli e suddiviso in 5 “Capi”, ovvero aree d’intervento, e precisamente:

  • Capo I: Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova
  • Capo II: Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
  • Capo III: Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017
  • Capo IV: Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017
  • Capo V: Ulteriori interventi emergenziali

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Decreto Emergenza: le norme

La sezione del Decreto Emergenza con le disposizioni per gli aiuti a Genova è il Capo I. Esso è modulato in 11 articoli dedicati alle norme per regolamentare gli aspetti burocratici, la nomina e i compiti del Commissario straordinario per la ricostruzione, le misure agevolative per cittadini e, sotto un profilo fiscale e previdenziale, per le imprese, le disposizioni per il trasporto pubblico, le infrastrutture, il porto, le norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale e tanto altro.

Di seguito vogliamo evidenziare una sintesi degli interventi in ambito fiscale e previdenziale in materia di aiuti concreti per le imprese e i cittadini residenti in quei territori.

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Decreto Emergenza per Genova: le misure fiscali

Il legislatore ha voluto agevolare – ovvero ridurre – le tasse e le imposizioni contributive afferenti i fabbricati ubicati nel territorio del crollo e oggetto di ordinanza di sgombero dopo l’evento, ovvero demoliti o danneggiati; nonché estendere tali benefici al reddito a essi correlato. Vediamo in dettaglio:

Reddito dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero

Il reddito di tali fabbricati a decorrere dall’anno d’imposta in corso, non concorre alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società fino al 31 dicembre 2020.

Questi fabbricati sono esenti – a decorre dalla prima rata in scadenza dal 14 agosto 2018 e fino al 31 dicembre 2020 – anche dall’imposta municipale propria di cui all’art.13 DL n.201/2011 e dal tributo per servizi indivisibili di cui all’art.1 c.639 della Legge n.147/2013.

Immobili direttamente danneggiati dal crollo

Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all’evento del crollo (verificati con apposita perizia asseverata):

  • i contributi
  • gli indennizzi
  • i risarcimenti connessi al crollo

di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, queste agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE), cosiddetti aiuti « de minimis ».

Fabbricati oggetto di ordinanza di sgombero e/o danneggiati dal crollo

Relativamente a questi fabbricati le:
– persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili ovvero che risiedono o sono domiciliate negli stessi fabbricati
– persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili

sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento.

Sono sospesi, altresì, dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 DL n.78/2010, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali in detti immobili.

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Immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo

Questi immobili a far data dal 14 agosto 2018 non sono soggetti all’imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all’imposta di bollo; ma si devono assolvere gli obblighi dichiarativi di legge.

Il sostegno a favore delle imprese genovesi

Una somma pari al decremento di fatturato subito dopo l’evento del crollo, rispetto al corrispondente periodo del 2017, è riconosciuta alle imprese, professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicati all’interno della zona delimitata dalle ordinanze del Sindaco di Genova (n.282,307,310,314 del 2018).

Il decremento del fatturato oggetto del bonus è quello relativo al periodo dal 14 agosto al 29 settembre 2018. La somma spettante è pari sino al 100% del decremento del fatturato – che deve risultare da un’autocertificazione dell’interessato, redatta ai sensi dell’art.46 del DPR n.445/2000, corredata da estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento

I criteri e le modalità per l’erogazione delle somme – nel limite complessivo di euro 5 milioni per l’anno 2018 – sono stabiliti dal Commissario Delegato di cui all’art. 1 dell’Ordinanza n. 539/2018 del capo del Dipartimento della Protezione Civile.

La Zona Franca Urbana (ZFU)

A favore della ripresa economica e a sostegno delle imprese colpite dagli eventi del 14 agosto il Decreto Emergenze istituisce a Genova una “zona franca” per riconoscere benefici fiscali agli imprenditori.

L’ambito territoriale della ZFU è definito con provvedimento del Commissario Delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, ai sensi dell’articolo 1, c. 340 della Legge n.296/2006.

Grazie alla zona franca le imprese che hanno:

  • la sede principale o una sede secondaria all’interno della ZFU
  • un fatturato ridotto almeno del 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo del 2017

possono fruire di altre esenzioni – in luogo delle misure fiscali agevolative già citate – per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Emergenza, allo scopo di continuare la propria attività nel comune di Genova. Le esenzioni spettano per l’attività d’impresa svolta nella Zfu e i redditi in essa prodotta, nonché per quella derivante da imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Ecco le esenzioni per le imprese della ZFU di Genova, esonero:

  • dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di 100mila euro
  • da Irap del valore della produzione netta nel limite di 200mila euro per ciascun periodo d’imposta
  • da imposte municipali proprie per gli immobili localizzati nella Zfu, posseduti e impiegati per l’esercizio dell’attività economica
  • dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, eccetto i premi Inail a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente; questa esenzione nelle medesime condizioni spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della ZFU

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