La risposta a questa domanda è NO: non è possibile realizzare l’attestato di prestazione energetica nel caso sia assente il libretto dell’impianto.
Sarebbe quindi un errore, in questo caso, redigere l’APE e inserire eventualmente quale scadenza il 31 Dicembre dell’anno successivo.
Attestato Prestazione Energetica: senza libretto si può?
Questa errata pratica (inserire scadenza al 31 Dicembre dell’anno successivo in assenza di libretto), deriva da una lettura estensiva del D.Lgs. 192/2005 che all’art. 6 comma 5 afferma:
“L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica”.
Alcuni tecnici hanno interpretato che anche l’assenza del libretto di impianto possa essere considerato “mancato rispetto dei regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75”.
A chiarire in maniera definitiva la questione è intervenuto con una nota il MISE che rispondendo alle FAQ del 1° agosto 2016 ha affermato:
“Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercìto dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/2005 e s.m.i. Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.
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All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.
La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione.
In aggiunta a quanto sopra indicato si precisa che in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l’APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di dieci anni”.
Quindi in sintesi:
– se c’è l’impianto ma non il libretto è necessario dotare l’impianto di libretto e la validità dell’APE sarà di 10 anni.
– se non c’è l’impianto, ovvero è stato dismesso, l’APE si può redigere e la validità sarà di 10 anni. (ovviamente in questo caso non essendoci impianto, non ci sarà il libretto).
Trovi queste informazioni in
APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Il presente manuale fornisce tutte le informazioni utili al certificatore energetico al fine di redigere un completo e corretto Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed è aggiornato ai d.m. 26 giugno 2015 e alle norme UNI/TS 11300:2016 (parti 4-6) e UNI 10349:2016. L’opera analizza in maniera dettagliata tutte le fasi della certificazione energetica, da quella di pre-sopralluogo all’invio del certificato agli uffici regionali/provinciali compe- tenti, passando per un’attenta disamina di tutte le informazioni necessarie da reperire per imputare correttamente i dati all’interno del software di certificazione. Il manuale, inoltre, offre un’analisi completa della normativa, con citazioni di norme tecniche, leggi e FAQ in vigore, al fine di facilitare eventuali approfondimenti del lettore. La spiegazione delle varie azioni, che il certificatore deve intraprendere per portare a termine l’incarico, permette quindi di acquisire un valido metodo per produrre un per- fetto Attestato di Prestazione Energetica. Vengono trattati anche gli obblighi in capo al professionista, le responsabilità e le relative sanzioni. L’opera si completa con una pratica check-list che il certificatore energetico può utiliz- zare per garantire uno svolgimento efficace della propria attività, evitando il rischio di non segnalare dati importanti. Sebastiano Ciciriello,Ingegnere laureato presso il Politecnico di Bari in Ingegneria Edile-Architettura. Cofondatore dello studio associato di ingegneria “Diagnostica Monitoraggio e Progettazione” (www.asso- ciatidmp.it).Si occupa di tutti i temi legati alla diagnostica e monitoraggio energetico-strutturale degli edifici, al fine di realizzare interventi edilizi basati su modelli matematici ad alta efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Consulente tecnico presso il tribunale di Trani, si occupa anche di prevenzione incendi ed è certificato ai sensi della ISO 9712 quale operatore termografico di 2° Livello.
Sebastiano Ciciriello | 2017 Maggioli Editore
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