Sismabonus allargato, le Entrate: ora basta scuse, usatelo

La mancanza di un intervento di prassi che trattasse il Sismabonus bloccava gli interventi, anche a causa della rigidità di alcuni uffici locali. Adesso, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 34/E/2018, ha reso concreta la possibilità di usare la detrazione. Finalmente. Novità anche nella Circolare 7/E, una vera guida alle detrazioni.

Con l’interpello interpello 909-345/2017 la Regione Emilia Romagna aveva sostenuto che il Sismabonus non spettava in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio ma solo con un intervento di consolidamento dell’edificio esistente: la costruzione di un edificio in ogni caso deve rispondere a determinati standard, anche di sicurezza sismica, come una nuova costruzione (per cui l’obbligo di legge rendeva inapplicabile il bonus).

Perplessità. Ai sensi del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettera d) la “ristrutturazione” un intervento di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello precedente, eccetto innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica
Inoltre, per il decreto legge n. 50/2017 articolo 46-quater, il Sismabonus è esteso anche agli acquirenti di interi edifici in zona sismica 1, demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica da imprese specializzate e venduti entro 18 mesi dalla fine lavori. Questo articolo in particolare rendeva incongrua la limitazione rivolta a chi interveniva sul proprio immobile.

Sismabonus allargato a demolizione e ricostruzione

La risoluzione 34/E/2018 consente di superare le precedenti posizioni, anche perché diramata dopo il parere 27/2018 del Consiglio superiori dei lavori pubblici che ha confermato che la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica) è “ristrutturazione edilizia” e quindi è un intervento agevolabile. Nell’agevolazione rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili vincolati che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Insomma: una demolizione e ricostruzione di un edificio che presenti tutte le caratteristiche per rientrare nella definizione di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione può ottenere il sisma bonus pari al 70% delle spese sostenute (con il limite di 96mila euro per ogni unità immobiliare), se la classe di rischio sismico diminuisce di un punto. La detrazione sale all’80% se la classe di rischio migliora di due. Le percentuali di detrazione sono, rispettivamente, al 75%-85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.

Sismabonus: la guida per le detrazioni

Inoltre, con la Circolare del 27 aprile 2018 n. 7/E, l’Agenzia ha predisposto un vademecum su detrazioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi per guidare cittadini, intermediari e uffici nell’adempimento fiscale più importante dell’anno.

La Circolare è infatti una “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità“.

Sul Sismabonus la Circolare n. 7/E dà alcuni chiarimenti aggiuntivi rispetto a quanto precisato dalla Risoluzione n. 34/E. Un paragrafo (righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB) della Circolare è dedicato alle Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Approfonditi anche il Sismabonus per gli interventi antisismici sugli edifici nelle zone ad alta pericolosità sismica e quelli spettanti per interventi di riqualificazione energetica di fabbricati esistenti.

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Redazione Tecnica

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