Testo Unico Edilizia: ordinata la revisione per le norme antisismiche

La Conferenza delle Regioni e delle Province chiede l’introduzione di norme specifiche che chiariscano i ruoli dello Stato e delle Regioni sulle regole sismiche

Il 19 aprile la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome impegna il Tavolo Tecnico presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla revisione del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) per l’introduzione di norme specifiche che mettano chiarezza sulle regole sismiche sui ruoli dello Stato e delle Regioni ed Enti Locali, in particolare per definire i criteri necessari per individuare le zone a bassa sismicità e definire i livelli di sicurezza accettabili per l’esistente.

Inoltre, bisogna chiarire l’interpretazione degli articoli 83 e 94, comma 1, sempre del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sull’’individuazione delle “zone a bassa sismicità”, ovvero quelle di minor rischio sismico, oggetto di interventi edilizi, per le quali ci sono due diversi orientamenti:
– quello della Corte di Cassazione Penale basato sugli gli articoli 83 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, secondo i quali le “zone a bassa sismicità” sono solo quelle rientranti nella zona sismica 4;
– quello basato su quanto disposto dall’OPCM n. 3274/2003, secondo cui le “zone a bassa sismicità” sono le zone sismiche 3 e 4.

Testo Unico edilizia, precisazioni della Conferenza

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome precisano anche che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all’art. 94 la questione sulle autorizzazioni previste per l’inizio dei lavori, disponendo: nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all’art. 83, non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Per individuare le zone sismiche e i relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere per determinare le azioni sismiche e quant’altro specificato dalle norme tecniche, è stata emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, che detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni hanno redatto l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente. È stato eliminato il territorio ‟non classificato” ed è stata introdotta la zona 4, in cui le Regioni devono prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica.

La sentenza 56040/2017 della Corte Suprema hanno affrontato la questione sulle “zone a bassa sismicità”: in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 D.P.R. n. 380/2001, devono esser considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali la prescrizione della progettazione antisismica è facoltativa. Poiché l’area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona sismica 3, correttamente non è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona”.

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Redazione Tecnica

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