Come si dice sempre, l’obbligo del Bim entra in vigore nel 2019 per le opere pubbliche grandi. Il calendario fissato dal decreto Bim (Dm Infrastrutture n.560/2017pubblicato da Mit lo scorso 12 gennaio) è questo: la prima tappa concreta scatterà appunto nel 2019 e riguarderà tutti i progetti pubblici di importo superiore a cento milioni. Poi, dal primo gennaio 2020, si passa alle opere di importo superiore ai 50 milioni. Dal 2021 a quelle superiori ai 15 milioni. Fino al 2025, quando saranno coinvolte dall’obbligo di utilizzare il Bim nella progettazione e gestione anche le opere sotto il milione.
Però non è tutto qui. Di fatto, tutti i progetti di opere pubbliche che non sono stati ancora avviati ma che partiranno da domani 27 gennaio rientrano nel campo di applicazione del decreto. Quindi, il Bim può e deve essere utilizzato anche prima, se lo Studio di progettazione è pronto, i progettisti sono formati e il software è stato acquistato.
Introduzione del Bim da domani: in cosa consiste l’obbligo
La possibilità di ricorrere al Bim prima delle scadenze obbligatorie indicate dal decreto viene menzionata nell’articolo 56 che stabilisce che le stazioni appaltanti in regola con gli obiettivi di formazione del personale e dotate di adeguate attrezzature informatiche, da domani 27 gennaio 2018 potranno richiedere a imprese e progettisti di gestire tramite Bim nuove opere, interventi di recupero, riqualificazioni e varianti.
Nell’articolo 9 sull’entrata in vigore, le stazioni appaltanti hanno anche la facoltà di richiedere la gestione in Bim delle varianti di interventi banditi anche prima dell’entrata in vigore del decreto.
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