Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore alcune norme della Legge di Bilancio 2017 che hanno riformato la destinazione dei proventi delle sanzioni e dei titoli abilitativi edilizi prevista dal Testo Unico per l’Edilizia.
Proventi da sanzioni e titoli edilizi: dove andavano a finire
Viene esclusa la possibilità, valida fino a ora grazie all’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007, di utilizzarne fino al 50% per spese correnti degli enti locali come stipendi dipendenti, sanità o altro. Esclusa anche la possibilità di utilizzarli al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, o per spese di progettazione delle opere pubbliche (art. 1, comma 737 della Legge 208/2015).
L’art. 1, comma 461 Legge 232/2016 aveva abrogato sia l’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007 sia l’art. 1, comma 737 della Legge 208/2015.
Dove vanno a finire dal 1° gennaio 2018
Con l’entrata in vigore della norma della Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 460 Legge 232/2016) che riforma la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 Testo Unico Edilizia, i proventi di sanzioni e titoli edilizi sono dal 1° gennaio da destinare a:
– realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
– interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano;
– acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
– spese di progettazione per opere pubbliche (questa destinazione è stata inserita di recente dal Decreto Fiscale).
– risanamento di complessi edilizi nei centri storici e nelle periferie degradate;
– interventi di riuso e di rigenerazione;
– interventi di demolizione di costruzioni abusive;
– interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico.
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