Pannelli solari sul terrazzo, il divieto deve essere motivato BENE

La Sovarintendenza deve dare un motivo valido e preciso al divieto di installare pannelli solari sul terrazzo

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La sentenza 1458/2017 del Tar Campania ha annullato il decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino che avava annullato il provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Conca dei Marini, che autorizzava il ricorrente a installare pannelli solari sul terrazzo di copertura di un albergo, in applicazione della normativa sul risparmio energetico e sulla certificazione energetica degli edifici.

Secondo il Tar Campania la Soprintendenza avrebbe dovuto “esporre le ragioni per cui l’installazione dei pannelli solari, assentita dal Comune, comportasse un’alterazione inaccettabile dei caratteri storici od artistici del luogo”.

Una motivazione rinforzata, necessaria. “(…) Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio e, pertanto, non è ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici” (T. A. R. Veneto, 1104/2013).

I pannelli solari in questione sono sul pergolato, già esistente sul terrazzo di copertura dell’immobile, adibito ad albergo, e sono sei pannelli solari per la produzione di acqua calda: a maggior ragione, trattandosi di un intervento non particolarmente invasivo per dimensioni e non eccessivamente significativo, quanto agli aspetti panoramici, occorreva una motivazione che spiegasse ragioni d’assoluta incompatibilità, dal punto di vista paesaggistico ma anche storico e artistico.

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Redazione Tecnica

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