Il Ddl Concorrenza stabilisce che i professionisti italiani dovranno fornire molte informazioni ai loro clienti, in forma scritta o in digitale. Il punto focale del Ddl concorrenza è il comma 150 dell’articolo 1, che interviene sull’articolo 9 del decreto legge n. 1 del 2012 e lo rende più stringente a proposito di compenso per le prestazioni professionali. Ingegneri, architetti e geometri dovranno fornire nei preventivi un quadro dettagliato non solo della prestazione che dovranno fornire ma anche del proprio profilo professionale.
Cosa deve contenere il preventivo?
- entità del compenso con le principali voci di costo, comprensive di spese e oneri
- informazioni sul grado di complessità dell’incarico
- dati dell’assicurazione
- titoli professionali, specializzazioni
Il Ddl Concorrenza stabilisce che il preventivo di massima del compenso, la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti sul grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale debba essere resa in forma scritta o digitale.
Bisogna pattuire il compenso
Pattuire il compenso. Quando viene conferito l’incarico professionale bisogna pattuire il compenso, che finora poteva essere concordato anche solo in via informale. Vanno fornite al cliente tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili per tutto l’incarico, dal momento del conferimento fino alla conclusione, anche le informazioni sul grado di complessità dell’incarico. Il compenso dovrà seguire alcune regole: essere adeguato all’importanza dell’opera, essere pattuito in base alle singole voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Bisogna fornire i dati dell’assicurazione
Dati della polizza assicurativa. Per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, vanno inseriti nel preventivo i dati dell’assicurazione.
Bisogna fornire titoli e specializzazioni
Titoli professionali. Il comma 152 obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. Questo obbligo è una novità rispetto regolamento di riforma degli ordinamenti professionali perché, finora, la comunicazione di titoli e specializzazioni è sempre stata una facoltà e non un obbligo: “È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni” (articolo 4, comma 1 del regolamento di riforma degli ordini , Dpr 137/2012). Ora, con il Ddl Concorrenza, fornire queste informazioni sui titoli professionali è obbligatorio.
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L’immagine di apertura è presa da www.adolfo.trinca.name/wordpress
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