La legge vuole fare maggiore chiarezza e semplificare le cose dal punto di vista burocratico. Vi anticipiamo la proroga al 31 ottobre del termine per recepire la nuova norma da parte dei Comuni: è decaduto, quindi, il termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Comunque, di seguito, trovate tutte le novità introdotte.
Seminterrati: recupero a uso abitativo (articolo 3)
L’articolo 3 disciplina i requisiti tecnici degli interventi. Se il recupero dei locali seminterrati comporta la creazione di autonome unità a uso abitativo, i comuni trasmettono alle competenti Agenzie di tutela della salute (ATS) un copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del decreto 380/2001, segnalazione che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale alla sanità 21 dicembre 2011 n. 12678 (e successive eventuali modifiche e integrazioni).
Se il recupero a uso abitativo è inteso come estensione di un’unità residenziale esistente, solo per locali accessori o di servizio è ammesso il ricorso all’aeroilluminazione totalmente artificiale a patto che la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva. Se il recupero abitativo porta alla creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50% rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali. Per il recupero a uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere minimo di 2,5 metri.
Più importanza alla salute (sempre articolo 3)
L’articolo 3 aggiunge anche due obblighi: le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia; dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o, ancora, altra soluzione tecnica della stessa efficacia.
Seminterrati: calcolo dell’altezza media (articolo 1)
Vengono definite le finalità e i presupposti al recupero di vani e seminterrati a uso residenziale. Nello specifico, l’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone rimane non inferiore a 2,40 metri, ma viene introdotto il calcolo delle altezze medie se i locali presentano altezze interne irregolari.
Come calcolare l’altezza media? Dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi i metri 1,50 per la superficie relativa.
Riduzione delle spese (articolo 2)
“Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l’aumento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale”. Il nuovo testo chiarisce che “per gli interventi di recupero fino a 100 mq di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione”.
Leggi l’approfondimento Recupero Seminterrati, nuove norme approvate in Lombardia
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