Già, il permesso di costruire non viene prorogato neppure in caso di difficoltà economiche dovute alla crisi del settore edilizio, come anticipato nella nostra rassegna di giurisprudenza del 10 luglio scorso. Questo è quanto è stato stabilito dal Tar del Veneto con la sentenza 652 del 5 luglio 2017. Vediamo cosa è accaduto nel caso specifico e quali sono i motivi per cui non è stata concessa la proroga del permesso di costruire.
Proroga no
Nel caso analizzato dal Tar del Veneto il termine di inizio lavori era di un anno e il Comune aveva concesso una proroga “per asserite difficoltà economiche nel settore edile”. Il vicino, contrario alla costruzione, ha impugnato la proroga e ottenuto l’annullamento per inidoneità e genericità del motivo di proroga.
La sentenza del Tar ha ribadito che “In base all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, i termini entro i quali i lavori si devono iniziare o concludere possono esser prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o in considerazione della mole dell’opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori” di conseguenza i motivi economici addotti per la richiesta della proroga non sono validi pertanto il provvedimento è stato giudicato illegittimo stabilendo che i “lavori, non essendo stati iniziati entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire originario ossia entro l’anno a decorrere dal 26 Marzo 2015, non possono più essere eseguiti”.
Proroga sì
Insomma le difficoltà del mercato edilizio non sono un motivo valido per prorogare il permesso di costruire. Quali sono invece i casi in cui diventa fattibile tale proroga? Le cause di forza maggiore, innanzitutto, come l’intervento di un’amministrazione, le condizioni climatiche avverse, le eventuali azioni giudiziarie di vicini che poi si sono rivelate infondate. Nel caso in cui l’amministrazione si accorgesse di un impedimento alla costruzione non rilevato ma pre-esistente al permesso di costruire, non serve la proroga ma viene proprio annullato il l’intero titolo edilizio.
Poi c’è il caso in cui sopraggiunga un regime urbanistico restrittivo, che quindi non rende possibile l’attuazione di quanto già autorizzato. Qui occorre verificare la frazionabilità del titolo edilizio, partendo dal presupposto che un intervento che prevede la costruzione di più palazzine può essere considerato unico se, per esempio, ha un unico disegno lottizzatorio e quindi non è necessario che la costruzione di tutti i lotti avvenga nello stesso momento, come dall’articolo 30 comma 3 bis del Dl 69 (legge 98)/ 2013.
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