Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017, n. 96, cioè la Manovrina, che così è entrata in vigore il 24 giugno 2017. Il Ministero dell’Economia definirà meglio gli indici di affidabilità fiscale e l’Agenzia delle Entrate tratteggerà in seguito i settori professionali a cui applicarli anno dopo anno (in generale, si tratta di esercenti attività di impresa, arti o professioni, per gli altri restano temporaneamente gli studi di settore) ma, essendo contenuti nella Manovrina, sono già in vigore.
In campo fiscale, ricordiamo che, sempre con la Manovrina, dal 1° luglio anche i professionisti che lavorano con la PA saranno soggetti al regime di Split Payment.
Indici di affidabilità fiscale: cosa sono?
Utilizzando informazioni relative a più periodi d’imposta, gli indici sintetici di affidabilità fiscale esprimeranno il grado di affidabilità fiscale (da 1 a 10) dei contribuenti, riconoscendo in alcuni casi dei premi ai migliori. Rispetto al passato, quindi, gli studi di settore verranno abbandonati si valuterà tutta la storia del contribuente, non saranno valutati solo i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi ma anche quelli posseduti dall’Inps o dall’Ispettorato del lavoro e anche il contribuente potrà fornire informazioni aggiuntive.
Inoltre, gli indici sintetici di affidabilità fiscale favoriranno l’emersione spontanea delle basi imponibili e l’assolvimento degli obblighi tributari.
Gli indici di affidabilità fiscale erano stati introdotti alla fine del 2016 dal Decreto Fiscale (articolo 7-bis della Legge 225/2016 di conversione del DL 193/2016). Poi, il disegno di legge 4440 ha proposto l’abrogazione dell’articolo, per trattare la materia in un testo ad-hoc. Alla fine, gli stessi contenuti sono stati inseriti nella Manovrina, per essere approvati più velocemente.
Indici di affidabilità fiscale, gli incentivi per i più bravi
In base al livello di affidabilità fiscale raggiunto dal professionista, gli viene riconosciuto l’esonero:
– dall’apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti per un importo inferiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo inferiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
– dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo inferiore a 50mila euro all’anno;
– dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
– dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici previste dal Dpr 600/1973 e dal Dpr 633/1972;
– dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a patto che il reddito complessivo accertabile non superi di due terzi il reddito dichiarato.
Inoltre, i termini di decadenza per l’attività di accertamento del comparto delle imposte dirette e per l’Iva vengono anticipati di almeno un anno.
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Indici di affidabilità fiscale, le tempistiche
In base a ciò che è scritto nella Manovrina, gli indici devono essere approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per cui sono applicati e devono essere revisionati ogni due anni, almeno. A gennaio di ogni anno l’Agenzia delle Entrate definirà in un provvedimento le attività economiche per cui devono essere elaborati gli indici.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore sarà emanato entro il 22 settembre 2017 (entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge).
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