Una sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (n. 45/2017) afferma che, in condominio, non serve il consenso dei condomini sulla sopraelevazione edificata dal proprietario dell’ultimo piano. Sia per quanto riguarda la trasformazione di locali preesistenti, con aumento di superfici e volumetrie, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi piani. Nel testo si legge infatti che: “il diritto di sopraelevare (art. 1127 Codice Civile) spetta ex lege al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini.”
Inoltre, il Trga di Trento osserva che l’art. 1120 del Codice Civile, che prescrive l’autorizzazione da parte delle maggioranze assembleari, “trova unicamente applicazione alle innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo, ovvero al maggior rendimento, delle cose comuni, regolando le questioni relative alle maggioranze necessarie per la loro approvazione, ma non disciplina affatto il diritto di sopraelevare” e che “tale diritto, ricomprendente sia l’esecuzione di nuovi piani sia la trasformazione di locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie (…), spetta – ove l’ultimo piano appartenga pro diviso a più proprietari – a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano, con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante la stessa (…)”.
Ovviamente, ci sono dei limiti a questo diritto di sopraelevazione. Questi limiti però, secondo il Codice Civile, assumono carattere assoluto solo per quanto concerne il profilo statico dell’edificio, “residuando la possibilità di eventuali opposizioni dei condomini per le diverse ragioni di ordine architettonico o di notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti”.
Per approfondire il tema:
Sopraelevazioni e sottotetti, tutte le regole Regione per Regione
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