Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento nella sentenza n. 20/2017 ha affermato che, in caso di recupero di un sottotetto ai fini abitativi, è necessario che il sottotetto abbia, in partenza, le dimensioni e altre caratteristiche che lo rendono praticabile e abitabile.
Non tutte le parti che si trovano sotto al tetto possono ritenersi un “sottotetto” sfruttabile ai fini abitativi, ma solo quelle che, a seconda di:
– altezza,
– praticabilità del solaio
– modalità di accesso
– esistenza o meno di finestre e di vani interni
integrano un volume già di per utilizzabile almeno come soffitta, o come deposito.
Leggi anche Sottotetto Condominio: è sempre parte comune, tranne in due casi
Il Trga Trento ha richiamato l’iter argomentativo di Tar Milano del 15 aprile 2003, n. 1007, secondo cui non può ravvisarsi l’esistenza di un sottotetto nel caso in cui l’ultimo piano abitabile è sormontato da uno spazio, compreso tra la soletta e la copertura in tegole, che si presenta come un’intercapedine. In questo caso, infatti, per la realizzazione di vani abitabili non basta recuperare uno spazio già esistente, ma bisogna sopraelevare lo spazio di un ulteriore piano.
Potrebbe interessarti anche Nuovi accatastamenti. Cosa cambia per cantine, soffitte e pertinenze
Il volume già esistente prima del recupero ai fini abitativi deve essere già caratteristiche compatibili con le esigenze abitative: nello specifico, deve dimensioni tali da essere praticabile e da poter essere abitabile, anche se servono alcuni aggiustamenti per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità. Tali aggiustamenti non devono prevedere la sopraelevazione, lavori sull’accesso, realizzazione di finestre e sul solaio impraticabile.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento