Opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio.
Nei casi in cui la demolizione non possa avvenire senza pregidicare la parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
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Per gli illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa in materia urbanistico-edilizia, può essere applicata la prescrizione quinquennale previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, relativa alle modifiche al sistema penale?
Abusi edilizi degli anni passati
In un caso di abuso realizzato alcuni decenni precedenti, il Comune ha rilevato il carattere abusivo delle opere di ampliamento in precedenza realizzate e ha determinato l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di tipo urbanistico quantificandola sulla base del valore venale delle opere stesse determinate dall’Agenzia del Territorio, trattandosi di opere non adibite a residenza.
Il punto dirimente della problematica non è quello di andare a verificare se l’Amministrazione poteva o non poteva, ora per allora, irrogare la sanzione pecuniaria per l’abuso in questione, bensì quello di accertare se all’epoca in concreto si è comunque proceduto a comminare la sanzione e se tale comminatoria abbia raggiunto il suo scopo.
A tal fine il privato ha esibito la bolletta rilasciata dall’Ufficio Tesoreria del comune interessato, con cui si attesta di aver riscosso la somma per deposito cauzionale a garanzia pagamento indennità accertamento volumetrico.
Regola della prescrizione quinquennale
Se dunque il documento de quo costituisce attestazione di pagamento di somma richiesta a titolo di sanzione pecuniaria ex lege n. 1150/1942, occorre dirimere l’altra consequenziale problematica, quella dell’essersi inverata o meno nella fattispecie l’eccepita prescrizione quinquennale.
La regola della prescrizione quinquennale propria delle sanzioni amministrative ex lege 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, trova applicazione anche per gli illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa in materia urbanistico-edilizia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7765).
Né può opporsi da parte del Comune un’intervenuta rinuncia alla prescrizione, atteso che non è rilevabile dai fatti di causa un comportamento del debitore nel quale ravvisare l’inequivocabile volontà di rinunciare alla già maturata prescrizione. (Corte Cassazione, Civile 21 marzo 2011, n. 6397).
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Immagine in apertura:Napoli, zona Chiaia Foto di Giorgio Sommer (1834-1914)
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