Riaffiora periodicamente il diverbio sulle competenze professionali tra ingegneri e architetti, relativamente agli interventi di ristrutturazione degli edifici storici. Ma cerchiamo di fare il punto della situazione, alla luce della normativa di riferimento e delle relative pronuncie giurisprudenziali.
Tutto inizia nel 1925: architetti o ingegneri?
La norma di base è il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 che con l’articolo 51 stabilisce: sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Mentre con il successivo articolo 52 stabilisce: formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.
Tutela del patrimonio architettonico
La circolare del 30/4/2015, n. 15 riporta “Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico” ed ha il dichiarato scopo di “sensibilizzare” tutte le figure che hanno influenza sulla gestione del patrimonio culturale, indirizzando ad “un percorso culturale prima che tecnico”, in cui tale disposto si inserisce.L’Italia, come noto, possiede un patrimonio vasto e diffuso di immobili di notevole valore storico-culturale, forse il maggiore a livello mondiale, che già solo per tali motivi deve essere tutelato e conservato in maniera efficiente.A parte tale aspetto, esso, può rappresentare, in una nazione così ricca di valenze culturali, un’importante sorgente di introiti e di sviluppo economico e sociale.Pertanto, la presa di coscienza e la gestione della problematica sismica, in un territorio che è stato di recente indicato come uno dei più critici a livello mondiale, assume un attuale ed urgente significato. Le disposizioni della circolare n. 15/2015 stigmatizzano tali aspetti, raccogliendoli sotto la forma di quadro sintetico-tabellare (l’Allegato 1 della circolare), guidando il tecnico verso le caratteristiche e le potenziali carenze in ottica sismica degli immobili, pubblici e privati, oggetto di tutela. L’Allegato individua due classi di intervento (manutenzione straordinaria e miglioramento sismico) che spesso ricorrono nella pratica, e che sono state indicate come potenziale fonte di inesatte valutazioni rispetto alle azioni sismiche. L’Allegato 1 è quindi un interessante punto di partenza per approfondire le tematiche ad esso correlate e allargare il quadro di conoscenza, spesso anche molto specialistica, che esso stesso sottende. Il presente lavoro è volto a inquadrare gli aspetti inerenti tutela e rischio sismico negli edifici storici, illustrando e specificando i principi cardine al fine di rendere più agevole, e più consapevole, la compilazione dei vari campi, col fine di ottenere le giuste informazioni di ritorno a livello governativo. Il testo, di lettura agile, è indirizzato a coloro che devono familiarizzare con la specificità del patrimonio culturale, siano essi professionisti incaricati della progettazione che del controllo e gestione di tali fasi. Nicola Mordà, Ingegnere civile strutturista, si occupa di problematiche sismiche e diagnostica con riferimento alle costruzioni storiche. Paola Boati Architetto, laureata in Restauro e Valorizzazione nel 2006. Da dieci anni svolge l’attività professionale occupandosi di progettazione sostenibile, ristrutturazioni e restauri, interior design, riqualificazione energetica e facility management.
N. Mordà, P. Boati | 2015 Maggioli Editore
5.93 € 5.04 €
Salto al 2007: Regio Decreto contrasta il diritto UE
Il T.A.R. Veneto, Sez. II, con la Sentenza 15 novembre 2007, n. 3630, ha ritenuto disapplicabile il citato articolo 52 del R.D. n. 2537 del 1925 per contrasto con il diritto comunitario – direttiva 384/85 recepita dal d.lgs. n. 129 del 1992 e dalla legge n. 62 del 2005 che fissa i principi per il recepimento della direttiva unificata 18/2004.
2014-2015: solo gli architetti, anzi no
Nel merito ha fatto scalpore la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 09.01.2014 con la quale ha stabilito che gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico restano di esclusiva competenza degli architetti.
Sull’argomento interviene anche la Corte di Giustizia Europea che nel febbraio 2015 ha affermato che ai professionisti muniti di titolo rilasciato da un altro Stato membro che abilita all’esercizio di attività nel settore dell’architettura, possono essere affidati incarichi sugli immobili artistici senza la necessità di dimostrare di possedere specifiche qualifiche nel settore dei Beni Culturali.
2016: il T.A.R interpreta il Regio Decreto
Successivamente il T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, con la Sentenza 13.01.2016, n. 36 ha rilevando che quanto previsto dal citato art. 52, comma 2, del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 “Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto” è da intendere non nel senso che la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico.
Leggi anche Adeguamento sismico: servono tecnici esperti, non Renzo Piano
Mentre resta di competenza dell’ingegnere la parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali le lavorazioni strutturali e impiantistiche, se si limitano, per esempio, alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio.
Sull’argomento ha espresso le proprie considerazioni anche il Consiglio Nazionale Ingegneri con la Circolare 7 marzo 2016, n. 690, avente ad oggetto: Competenze professionali – interventi su edifici vincolati – sentenza TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n .2519 – competenza dell’Ingegnere sulla parte tecnica – accoglimento del ricorso degli Ingegneri e annullamento del provvedimento della Soprintendenza – sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n.36 – recupero del Castello di Bentivoglio dopo gli eventi sismici – affidamento dell’intervento di ripristino strutturale ad un Ingegnere – legittimità – considerazioni.
Leggi lo speciale sull’ adeguamento sismico edifici esistenti e la detrazione 65%
Clicca qui per conoscere tutti i libri sull’ adeguamento sismico edifici esistenti
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento