Sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012 è stato pubblicato il decreto del 15 marzo “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome”: il Burden Sharing, che ripartisce la quota di produzione da rinnovabili al 2020 tra le autonomie italiane.
Vengono definiti e quantificati gli obiettivi intermedi e finali che regioni e province autonome devono conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 per quanto riguarda la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Il decreto stabilisce le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 170, della legge n. 244/2007.
Il Burden Sharing è composto da 7 articoli e 2 allegati, che disciplinano:
– le modalità di determinazione e conseguimento degli obiettivi delle regioni e delle province autonome (art. 2);
– gli obiettivi delle regioni e province autonome (art. 3);
– gli orientamenti per iniziative prioritarie e la collaborazione Stato-Regioni e province autonome (art. 4);
– il monitoraggio e la verifica di raggiungimento degli obiettivi (art. 5);
– le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi (art. 6);
– le disposizioni finali (art. 7);
– la metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano d’Azione Nazionale (allegato 2);
– i relativi risultati conseguiti (allegato 1).
Il provvedimento contiene inoltre una tabella (Tabella A) in cui sono riportati gli obiettivi, intermedi e finali, per ciascuna regione e provincia autonoma: dal 2016 gli obiettivi sono vincolanti.
Inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dovrà istituire un osservatorio che svolgerà il ruolo di organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali, di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate al contenimento dei consumi finali nell’ambito delle politiche territoriali.
Ogni anno, l’osservatorio analizzerà il grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive.
In occasione del monitoraggio dell’anno 2016, qualora risulti uno scostamento dall’obiettivo nazionale superiore al 20%, l’osservatorio ne individuerà le cause e proporrà soluzioni al Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso la rimodulazione degli obiettivi regionali della Tabella A, dopo aver accertato l’efficacia e la qualità delle misure attivate da ciascuna regione e provincia autonoma, nonché il rispetto degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 28/2011.
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