Scarico acque reflue domestiche, le 4 novità dal Ministero

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Il Ministero dell’Ambiente ha messo in campo quattro novità interessanti sulle acque reflue: una precisa distinzione tra acque reflue domestiche e urbane, una nota sugli scarichi delle acque reflue domestiche, una sui valori di emissione degli scarichi e una sullo scarico in pozzetti interrati… e buon agosto a tutti!

 

Acque reflue urbane e domestiche

Innanzitutto il Ministero ha definito “acque reflue domestiche” le acque di condensa delle caldaie a condensazione a uso domestico, sia da sole che in miscela con “le acque fecali derivanti dal metabolismo umano”, chiarendo pertanto che lo scarico della sola condensa è uno scarico di acque reflue domestiche, mentre lo scarico del miscuglio di condensa e acque meteoriche è uno scarico di acque reflue urbane.

Il Ministero consente così nuove modalità di scarico delle condense, dando certezze legislative agli operatori del settore e risolvendo alcuni risvolti poco comprensibili della parte quinta della norma UNI-CIG 7129:2015.

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Scarichi di acque reflue domestiche

In merito agli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, il Ministero Ambiente ha specificato che sono sempre ammessi (art. 107, comma 2, Dlgs 152/2006) “purché osservino i regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dal rispettivo Ente di governo dell’ambito”.

Se la fognatura è di tipo separato, tutte le acque reflue domestiche devono essere convogliate con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete nera ed è assolutamente vietato effettuare qualsiasi immissione in altri collettori.

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Valori di emissione degli scarichi

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che per definire i valori limite di emissione degli scarichi (v. art. 101, comma 3) il punto di riferimento del campionamento va posizionato “immediatamente a monte dell’immissione dello scarico nel recapito (acque, fognature, suolo e sottosuolo). I valori di emissione degli scarichi previsti dal DLGS 152/2006 devono essere misurati all’uscita del collettore e non dell’impianto domestico.

 

Scarico in pozzetti interrati

Quando per “scarico in pozzetti interrati, circondati da materiali neutralizzanti” si fa riferimento a uno scarico negli strati superficiali del sottosuolo, si applica quanto prescritto dall’art. 103 del già citato Dlgs 152/2006 che prevede generalmente il divieto di scarico. La deroga a questo divieto (comma 1, lett. a) dell’art. 103) comunque consente gli scarichi sul suolo, o negli strati superficiali del sottosuolo, per le acque reflue domestiche provenienti da edifici isolati.

“Il fatto di aver assimilato lo scarico nel pozzetto interrato allo scarico per i reflui domestici consente alle imprese installatrici di avere un’ulteriore soluzione al problema” sottolinea Cna Installazione Impianti.

Redazione Tecnica

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