Riforma Madia, Nuova Scia edilizia operativa prima del 1° gennaio 2017

La nuova Scia unica semplificata sarà operativa entro il 1° gennaio 2017. La semplificazione della Nuova Scia edilizia passa soprattutto attraverso la transizione di di una serie di oneri sulla struttura della Pa, e non più sul cittadino che, infatti, non dovrà più produrre documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione.

In base alla Nuova Scia della Legge Madia ogni Pa dovrà pubblicare sul suo sito i moduli unici da utilizzare per la Scia adeguati alla novità del decreto che prevede anche l’indicazione del domicilio digitale per le comunicazioni con la Pa. Sul sito dovranno essere presenti:
– l’elenco degli stati,
– qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

In caso di inadempienza, in base alla Nuova Scia della Riforma Madia entra in scena la Regione nel caso dell’ente locale o lo Stato in caso di inadempienza della Regione. All’ente locale inadempiente la Regione assegna un «congruo termine» entro cui provvedere alla pubblicazione delle informazioni, poi interviene.

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Ricevuta obbligatoria, anche telematica

Articolo 18-bis inserito nel testo della legge 241/1990

La riforma Madia consegna una nuova Scia aggiungendo un articolo alla legge 241/1990, secondo il quale il cittadino che invia una qualsiasi comunicazione o segnalazione dovrà ricevere subito una ricevuta – anche telematica – che attesta l’avvenuta presentazione. La ricevuta deve indicare il termine entro cui la Pa è tenuta a rispondere, o dal quale si calcola il silenzio assenso o da quando si concretizza l’avvio del procedimento. Se l’istanza è presentata a un ufficio diverso da quello competente, scattano i termini per vietare il proseguimento dell’attività.

Scia plurima

In caso di Scia plurima – che presuppone altre segnalazioni – il cittadino non dovrà farsi carico di altro, essendo la prosecuzione del procedimento a carico della Pa. L’amministrazione non può chiedere documentazione aggiuntiva e può chiedere informazioni e documenti solo se ciò che è stato trasmesso dal richiedente non corrisponde a quanto richiede la Scia.

Se per un’attività servono altre segnalazioni o attestazioni o asseverazioni o notifiche oltre alla Scia, basta presentare un’unica Scia allo sportello unico dell’amministrazione interessata. La Pa trasmetterà subito la segnalazione alle altre amministrazioni interessate. Lo stesso vale se la Scia è condizionata ad atti di assenso (o pareri o verifiche preventive) di altri uffici, ma l’eventuale termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di rilascio dei provvedimenti.

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Redazione Tecnica

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