Il decreto 12 maggio del ministero dell’Interno in vigore dal 26 maggio avvia il piano per l’adeguamento delle norme antincendio nelle scuole esistenti. Esclusi gli asili nido. Clicca qui per scaricare il testo del decreto che contiene le norme antincendio nelle scuole.
A prevedere la messa a punto del DM era stato, infatti, il decreto 104/2013, che fissava come data ultima per l’emanazione del provvedimento il 12 maggio 2014. Con due anni di ritardo, quindi, il decreto stabilisce le scadenze entro le quali tutte le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento non in regola con la normativa antincendio (sono circa il 60%) dovranno mettere in atto gli adempimenti prescritti dalla regola tecnica del 1992. Dal programma di messa a norma sono esclusi gli asili nido, che hanno una propria normativa, diversa rispetto a quella delle scuole.
Il piano di adeguamento sarà così differenziato:
1) una prima scadenza è fissata al 26 agosto (tre mesi dall’entrata in vigore del Dm). Tutte le scuole dovranno:
– dotarsi di un numero sufficiente di estintori portatili
– mettere a norma gli impianti elettrici, dotati di interruttore generale con comando di sgancio a distanza
– un sistema di allarme da attivare in caso di pericolo
– montare segnaletica di sicurezza
– predisporre il registro dei controlli periodici e il piano di emergenza
– applicare accorgimenti per l’esercizio in sicurezza dell’attività.
2) un’altra al 26 novembre 2016.
Le scuole realizzate dopo l’entrata in vigore della regola tecnica del 1992 (Decreto del ministero dell’Interno del 26 agosto) dovranno attuare le restanti misure in essa previste entro il 26 novembre 2016 (entro sei mesi dall’entrata in vigore del Dm 12 maggio 2016).
Oltre alle misure antincendio citate, le scuole realizzate dopo l’entrata in vigore del Dm del 1975 ed entro la data di entrata in vigore del Dm del 1992, dovranno soddisfare tutti i requisiti di resistenza al fuoco e prevedere la suddivisione in compartimenti.
Queste stesse scuole dovranno possedere scale idonee per morfologia, tipologia, dimensioni e resistenza al fuoco, e adottare le misure di sicurezza per gli impianti di condizionamento e di ventilazione.
Le scuole realizzate prima dell’entrata in vigore del Decreto del ministero per i Lavori pubblici del 18 dicembre 1975, entro il 26 novembre, dovranno attuare solo alcune delle misure previste nella regola tecnica del 1992:
– tra i requisiti da soddisfare c’è la resistenza al fuoco delle strutture che separano le attività scolastiche da altri locali a destinazione diversa
– attuare tutte le prescrizioni che riguardano la reazione al fuoco, l’evacuazione in caso di emergenza, e dunque l’adeguamento del sistema di vie d’uscita, compresa la predisposizione di scale esterne, a prova di fumo o a prova di fumo interne, dove previste
– osservare gli obblighi per le zone a maggior rischio, come gli spazi per le esercitazioni, i depositi e le autorimesse
– mettere in sicurezza anche gli impianti di riscaldamento
– dotarsi di impianto elettrico di sicurezza,
– dotarsi della rete di idranti
– dotarsi di di impianti di rivelazione e estinzione a attivazione automatica, se previsti.
Dopo aver presentato gli adeguamenti, va presentata la SCIA, ma solo dopo aver presentato anche la valutazione di progetto al comando provinciale dei Vigili del fuoco in caso di attività ricadenti in categoria “B” (scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 persone) o “C” (scuole con oltre 300 persone presenti).
Per gli edifici in cui sono già in corso i lavori di adeguamento alle norme antincendio sulla base di un progetto approvato dal competente comando provinciale, bisognerà presentare la SCIA antincendio, riferita al completo adeguamento della struttura, entro il 31 dicembre 2016.
Tutte le misure vanno attuate entro il 31 dicembre 2016 (decreto 104/2013 dopo il differimento, inserito nell’ultimo Milleproroghe, che ha prorogato la scadenza di un anno).
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