Risulta necessario il permesso di costruire per la realizzazione di una pompeiana al servizio di un locale commerciale? Per comprendere al meglio la risposta a tale quesito risulta molto utile analizzare una recentissima pronuncia dei giudici amministrativi veneti: si tratta della sentenza TAR Veneto, sez. II 22 marzo 2016, n. 297, in materia di strutture a servizio di locali commerciali.
Come si configura il caso di specie nella pronuncia del tribunale amministrativo? Il titolare di un pubblico esercizio aveva ottenuto la sanatoria per aver realizzato nell’area esterna una pompeiana, costituita da travi di legno in parte infisse nella struttura dell’edificio ed in parte sostenute da elementi verticali. Successivamente, però, nel corso di un sopralluogo, veniva riscontrata la copertura della pompeiana con una substruttura metallica sovrastata da un telo bianco, e la realizzazione di un manufatto adiacente costituito da struttura metallica coperta anch’essa da un telo bianco. Come conseguenza a tale rilevazione, il Comune aveva ordinato la demolizione dell’opera ed il ripristino dei luoghi.
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Pompeiana presso un locale commerciale: 4 elementi per capire
Ma quali sono i punti-chiave della sentenza che forniscono gli strumenti per rispondere alla domanda di apertura? Eccoli elencati qui di seguito in sintesi:
1. Viene confermata una volta per tutte la definizione di pompeiana la quale, a prescindere dai materiali usati e dalle concrete categorie definitorie (porticato, pergolato, gazebo, dehor), è caratterizzata dal dover essere una struttura costruttiva leggera e aperta, la cui copertura (teli, rampicanti, assi distanziate) deve consentire di fare filtrare l’aria e la luce, assolvendo a finalità di ombreggiamento e di protezione nel passaggio o nella sosta delle persone, in soluzione di continuità con lo spazio circostante e senza creare interruzione dimensionale dell’ambiente in cui è installata; l’aspetto tipico, perciò, risiede nella mancanza di pareti e di una copertura integrale assimilabile ad un tetto o solaio.
2. La copertura della pompeiana e l’aggiunta di strutture metalliche coperte hanno creato un autonomo organismo edilizio di rilevanti dimensioni stabilmente destinato a sala da pranzo del locale che deve pertanto essere qualificata come nuova opera per consistenza e funzione di ampliamento del locale dal punto di vista della volumetria e della superficie utile commerciale.
3. La stabile destinazione funzionale a sala da pranzo (circa 80 posti a sedere) comporta lo snaturamento dei caratteri propri della pompeiana.
4. Deve essere infine esclusa la possibilità di riscontrare precarietà dell’opera, ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire, quando la medesima sia destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione.
Da quanto affermato risulta pertanto che l’intervento edilizio effettuato dal titolare del pubblico esercizio è chiaramente qualificabile come nuova opera assoggettata al previo rilascio di un permesso di costruire.
In materia di opere precarie e pertinenziali da esterni Maggioli Editore ha recente pubblicato l’e-book curato dai nostri autori Antonella Mafrica e Mario Petrulli, intitolato Gli interventi edilizi per le opere precarie da esterni: una guida che si pone come obiettivo quello di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo in questo modo, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni.
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