Tempo di maggiori semplificazioni per quanto riguarda le procedure a contatto con le pubbliche amministrazioni: è questo uno dei punti-cardine della legge 124/2015 (entrata in vigore venerdì scorso), il provvedimento che apre in maniera definitiva al grande valzer dei cambiamenti (una vera e propria riforma) in seno alla Pubblica Amministrazione.
SCIA, cosa cambia
Tra le novità più rilevanti in materia di semplificazione deve essere assolutamente citata la modifica relativa alla SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L’obiettivo della semplificazione è quello di eliminare in maniera decisiva i tempi di attesa, eventualità possibile solo se all’attività iniziata sia consentito proseguire senza essere avvolta in “lacci e lacciuoli” burocratici.
Proprio per questo motivo viene fissato (finalmente) dalla legge il termine entro cui l’amministrazione può annullare d’ufficio il suo assenso. Termine (18 mesi) oltrepassato il quale non vi sono più possibili ostacoli per il titolare. Ma cerchiamo di capire meglio come si delinea la nuova procedura della SCIA e che rapporti esistono ora tra Segnalazione e attività concreta intrapresa.
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La procedura
Una volta depositata la SCIA, l’amministrazione ha 3 percorsi possibili dinnanzi a sé:
– prendere atto;
– vietare entro 60 giorni (30 in materia di edilizia) la prosecuzione, se mancano requisiti o presupposti;
– invitare entro 60 giorni il privato ad adottare le misure necessarie a conformare l’attività iniziata alla normativa vigente.
La differenza tra il divieto assoluto di proseguire l’attività e la richiesta di conformarsi si concretizza ed assume pregnanza nella distinzione tra ciò che è indispensabile sin dal momento di presentazione della SCIA (un titolo professionale o un’abilitazione ad esempio) e ciò che è integrabile in un momento successivo (un aggiornamento del titolo). Si applica così alle attività che iniziano con SCIA (elemento molto importante soprattutto in edilizia) il cosiddetto dovere di soccorso, principio che già opera nell’ordinamento per gli appalti pubblici.
Diviene pertanto consentita la sanatoria delle forme omesse: tuttavia non risulta possibile la produzione tardiva di una dichiarazione o di un documento mancante:
– ok quindi alla eventuale regolarizzazione di certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti;
– alt alla produzione tardiva di dichiarazioni o documenti che al momento di presentazione della Scia non esistevano ancora.
La “conformazione” si configura pertanto come la possibilità di invitare il privato, con atto motivato, a provvedere a rendere conforme l’iniziativa che si intende attuare rispetto alla normativa vigente.
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La novità in termini di certezza
Ma la grande novità apportata dalla legge 124/2015 risiede nel termine improrogabile di 18 mesi posto nei confronti della amministrazione per l’eventuale annullamento della SCIA. Infatti l’amministrazione che sia rimasta inerte per 60 giorni può intervenire successivamente solo in presenza delle condizioni previste per l’annullamento d’ufficio, azzerando la SCIA: ciò soltanto qualora sia presente interesse pubblico e previa “valutazione delle posizioni degli interessati”, e solo entro 18 mesi. Questo cambiamento assume grande rilievo ai fini della certezza per i privati: fino ad oggi infatti tale potere poteva operare “entro un termine ragionevole” (anche pluriennale).
Decorsi tali termini, il titolare è al sicuro, a meno che non abbia iniziato l’attività sulla base di false rappresentazioni di fatti o dichiarazioni sostitutive false o mendaci, fattispecie che fa scattare una nullità eccepibile senza limiti di tempo.
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