Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha emanato la circolare n. 382 del 10 giugno 2014 nella quale vengono forniti chiarimenti sull’obbligo per i professionisti di accettare i pagamenti tramite POS a partire dal 30 giugno prossimo. Chi non accetta il pagamento tramite POS deve pagare una mora ma deve anche essere pagato, in altro modo.
“A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito” (l’art. 15, comma 4, del D. L. 18 ottobre 2012 n.179 e modifiche).
A partire da quella data anche chi esercita una professione regolamentata deve accettare, oltre alle tradizionali modalità di pagamento da parte della clientela, anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat). L’importo minimo di valore della prestazione professionale è stato fissato in 30 euro.
I professionisti dovranno dotarsi di POS obbligatorio, per (eventualmente) consentire alla clientela di provvedere al pagamento con questa modalità.
Fin qui la normativa. Ma cosa dicono gli ingegneri con la circolare 382?
“Il complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra citate non determinano l’insorgenza di dotazione del POS obbligatorio da parte dei professionisti interessati alla data del 30 giugno 2014, bensì un mero ampliamento delle modalità di pagamento attraverso le quali l’utenza è legittimata a corrispondere il prezzo pattuito per la prestazione effettuata”.
Cioè: a partire dal 30 giugno, i professionisti interessati saranno tenuti a dotarsi di apposito sistema POS, però, solo qualora essi intendano concretamente farvi ricorso. L’assolvimento è subordinato alla richiesta esplicita del cliente di pagare mediante carta di debito (bancomat).
Di conseguenza, “in caso di ingiustificato rifiuto da parte del professionista (eventualmente sprovvisto di POS) a ricevere il pagamento secondo la modalità POS, egli non perderà il diritto a ottenere il proprio onorario, ma si verrà a determinare una situazione di stallo, derivante dalla cd. ‘mora del creditore’, in base alla quale il cliente non sarà certamente esonerato dal pagamento della prestazione, ma sarà legittimato ad avvalersi degli strumenti concessi dalla legge per provvedervi”.
In sostanza, un professionista può decidere se rischiare di pagare la mora oppure pagare di sicuro le spese di gestione del POS.
Per evitare questi spiacevoli inconvenienti, è opportuno che professionista e cliente concordino preventivamente e per iscritto, sin dal momento dell’assunzione dell’incarico, la modalità di pagamento. Tale accordo consente, sia al professionista sia al cliente, di evitare problemi al momento dell’effettiva corresponsione dell’onorario.
Parola di CNI. Che in questo modo tenta di chiarire una norma di fumosa scrittura sul POS obbligatorio.
Architetti e Ingegneri: united we stand
Chiarimenti simili sono stati forniti anche dal Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc) con il parere legale allegato alla circolare n. 79 del 21 maggio 2014: il cosiddetto POS obbligatorio non è l’unica forma di pagamento ammessa dalla legge a partire dal 30 giugno. Nel contratto con il cliente, il professionista deve specificare modalità tracciabili di pagamento, mettendo in chiaro la modalità.
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