Condominio, il parcheggio è dell’acquirente subito dopo la compravendita

La Corte di Cassazione ha chiarito che in condominio l’atto di compravendita della nuova costruzione, nella parte in cui non prevede l’uso del posto auto da parte del neo acquirente, è nullo in quanto il venditore deve rispettare il rapporto volumetrico che determina un vincolo a carattere pubblicistico (articolo 41 sexies della legge n. 1150/1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765 del 6 agosto 1967).

La sentenza è la n. 2917 del 10 febbraio 2014 e, in parole semplici, dice che  in condominio è illegittimo il contratto di compravendita che non prevede l’uso del posto auto da parte del neo acquirente.

Ricordiamo che con la sentenza n. 346 del 10 gennaio 2011, la Corte di Cassazione aveva precisato che, trattandosi di una violazione di norme in materia di edilizia,  in condominio l’aggiramento del vincolo di destinazione comporta l’obbligo del risarcimento.

Tornando alla sentenza 2917, alcuni condomini che utilizzavano il posto auto riservato per legge al nuovo acquirente dell’alloggio già nell’atto di compravendita tenevano un comportamento illegittimo. È infatti nullo e cagiona un danno ingiusto, ai sensi dell’art. 872, comma 2, del Codice civile, il contratto stipulato che in condominio aggira il vincolo di destinazione dell’area di parcheggio.

In condominio, la facoltà di utilizzare lo spazio destinato a parcheggio dell’edificio vale già al momento della stipula del contratto di compravendita.

 

Redazione Tecnica

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