Si chiama “clausola di cedevolezza” e comporta la possibilità per le Regioni che hanno già legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici di continuare a seguire la propria disciplina, in luogo di quella nazionale, regolata dal d.lgs. 192/2013 recentemente modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Già in passato abbiamo dedicato una serie di post sulla situazione nelle varie Regioni per quello che riguardava l’applicazione dell’APE o dell’ACE dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013. A seguito della recente analisi realizzata dall’Associazione nazionale dei costruttori edili, pare opportuno fare un breve riepilogo per capire, come si applicano le nuove regole sull’Attestato di Prestazione Energetica nelle Regioni italiane che hanno già un’autonoma disciplina.
Come si diceva, a seguito della conversione in legge del DL 63/2013, la disciplina del d.lgs. 192/2005 si applica “alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma”.
Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle Regioni e delle Province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.
“La norma ha sollevato alcune perplessità sulla corretta applicazione della normativa regionale attualmente in vigore”, evidenziano gli esperti dell’ANCE, “visto che la nuova formulazione della clausola di cedevolezza stabilisce in sostanza che la normativa regionale prevale su quella statale qualora abbia recepito, non più la direttiva 2002/91/CE, ma quella più recente, la 2010/31/UE”.
“Il problema si pone in quanto il DL 63/2013 va ad incidere su una pluralità di temi inerenti l’efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici, l’incolumità e la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente” (leggi anche Certificazione energetica, tutte le lacune del Decreto).
APE o ACE? Ecco le tre situazioni possibili
Al momento, precisano dall’ANCE, potranno esserci, riguardo alla certificazione energetica, le seguenti situazioni:
1. Regioni che non hanno una propria normativa (Veneto, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, ecc.) in cui si applica il d.lgs. 192/2005;
2. Regioni che con proprie leggi locali hanno recepito la direttiva 2010/31/UE (Liguria, Valle d’Aosta) in cui si dovrà tener conto delle specifiche normative dalle stesse adottate da coordinare ed eventualmente integrare con la disciplina nazionale;
3. Regioni che hanno recepito la direttiva 2002/91/CE, ma non ancora la direttiva 2010/31/UE in cui dovrebbe trovare applicazione il d.lgs. 192/2005, fatta eccezione per le metodologie di calcolo.
La situazione in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Provincia di Trento
Nel frattempo già alcune Regioni sono intervenute per chiarire l’applicazione dell’APE o dell’ACE nella propria normativa.
Lombardia
Gli ACE (attestati di certificazione energetica) redatti secondo la disciplina regionale approvata con DGR 5018/2007 e s.m.i. mantengono inalterata la loro validità anche dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013 e della legge n. 90/2013 (leggi Lombardia, ACE validi anche se redatti dopo il DL 63/2013).
Emilia Romagna
La Regione ha provveduto ad equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Dal 1° ottobre gli attestati che il sistema informatico renderà disponibili riporteranno la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica” (leggi anche L’Emilia-Romagna equipara l’APE all’ACE)
Piemonte
Il Piemonte ha diramato un comunicato precisando che, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE da parte della Regione Piemonte, è possibile utilizzare l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE).
Toscana
Sul sito istituzionale è stata pubblicata una nota di raffronto tra gli obblighi previsti dal d.lgs. 192/2005 come modificato dal DL n. 63/2013 e la disciplina regionale.
Provincia autonoma di Trento
A partire dal 14 agosto 2013 sono entrate in vigore le modifiche alla Legge urbanistica provinciale (LP n. 1/2008) che prevedono l’introduzione dell’APE in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica.
La metodologia di calcolo della prestazione energetica dell’edificio rimane invariata fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.
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