La Corte di cassazione ha chiarito che non è necessario il permesso di costruire per eliminare le barriere architettoniche. La sentenza in questione è la 38360/2013 del 18 settembre.
Il caso
La Corte d’appello di Bari aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bari con la quale l’imputato era stato condannato per aver realizzato senza il permesso di costruire, in qualità di committente e legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, una rampa per l’accesso per diversamente abili sul lato sinistro del fabbricato di proprietà e, sul lato destro, la recinzione dell’area della rampa carrabile di accesso al piano interrato con una fascia larga 2 metri destinata a pubblico parcheggio.
Il Tribunale aveva ordinato la demolizione.
L’imputato ha fatto ricorso e la Cassazione ha ritenuto fondato uno dei suoi motivi: la Corte d’appello non ha preso in considerazione il fatto che le opere realizzate erano, in parte, dirette all’eliminazione di barriere architettoniche e, per questo motivo, non potevano rientrare tra quelle per le quali serve il permesso di costruire.
La Corte ha inoltre ricordato, in base a sentenze precedenti del TAR Campania e Abruzzo, che le opere che eliminano le barriere architettoniche sono “solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti”.
Queste opere rientrano nell‘attività edilizia libera qualora “consistano in interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio” (Art. 6, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001).
L’articolo 10 sottopone a permesso di costruire:
– gli interventi di nuova costruzione;
– gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
– gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
La realizzazione di rampe o ascensori esterni o manufatti che comportano una modifica della sagoma dell’edificio non richiede permesso di costruire. Secondo l’art. 22 dello stesso d.P.R. gli interventi non riconducibili all’elenco dell’articolo 10 e dell’articolo 6 sono realizzabili mediante Denuncia di inizio attività (Dia). E il d.l. n. 78/2010 consente, per opere soggette a DIA ordinaria, di procedere con SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
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