Pompe di calore, cosa scegliere tra Detrazione 65% e Conto Termico?

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Un emendamento del Governo al DL 63/2013 ha recentemente reintrodotto la possibilità di fruire anche per le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore della detrazione 65% (leggi anche OK per Pompe di calore e caldaie nella Detrazione 65%).

Nel prosieguo si descrive il caso dell’installazione in un villaggio turistico ubicato in zona climatica D di due pompe di calore dotate di inverter di potenza termica di 150 kWt/cad (quindi un totale di 300 kWt) ed un valore di COP di 3,8, in sostituzione di un unico preesistente impianto di climatizzazione inidoneo e si confronta allo stato attuale delle normative quale intervento convenga: la Detrazione 65% oppure gli incentivi del Conto Termico.

La simulazione del calcolo è quella già analizzata nel post Incentivi del Conto Termico, esempio di calcolo per le pompe di calore. In questo approfondimento viene aggiunta la simulazione di calcolo per la Detrazione 65%.

Si precisa però che a oggi l’emendamento del Governo è stato approvato ma il decreto non è stato ancora convertito e quindi per la sua efficacia occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (leggi Sì alla Detrazione 65% per le pompe di calore, ma non da subito!).

Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo garantito dal Conto Termico. l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;

1. la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;

2. l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C e dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione; tale requisito non è richiesto per gli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;

3. l’installazione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari;

4. le pompe di calore elettriche devono avere un coefficiente di prestazione COP almeno pari ai valori riportati nella successiva tabella (Tabella 14); la misura del COP deve essere effettuata in un laboratorio accreditato22 secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 14511:2011, nelle condizioni di funzionamento a pieno regime per le tipologie di pompa e condizioni di scambio termico (fluidi termovettori e temperature) fissati nella tabella 1 dell’allegato II al Decreto. Nel caso di pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia) i valori del COP della Tabella di seguito riportata (tabella 1 dell’allegato II del decreto) devono essere ridotti del 5%;

Come si può rilevare dalla tabella di seguito riportata le pompe di calore installate del tipo  aria/aria potranno beneficiare dell’incentivo, in quanto dotate di inverter, in quanto il COP minimo da considerare in tal caso è pari 3,705.

Dovrà però controllare il rispetto dei requisiti (termici) di bulbo secco e bulbo umido all’entrata, che penalizzano in effetti molti dei prodotti in commercio attualmente (scarica la tabella in formato PDF).

Pompe di calore, cosa scegliere tra Detrazione 65% e Conto Termico? TABELLA7 01

L’incentivo annuo spettante con il conto termico si calcola con la seguente formula:  

IAtot = Ei  Ci = 0,018 x 309.473,68 = 5.570 euro

Detratto il GSE = 5.514 euro

N.B. Trattasi di incentivo annuo, con: IAtot: incentivo annuo in euro

Itotale = 5.514 x 5 = 27.571 euro

Le pompe di calore, al netto degli sconti ottenuti in conseguenza delle trattative esperite, e le modifiche impiantistiche realizzate sono costate in toto circa 84.700 euro (iva compresa).

La percentuale di ritorno è diversa a seconda di se il soggetto detragga o meno l’IVA sugli acquisti (per ulteriori approfondimenti consulta la nostra Pagina Speciale IVA Agevolata in Edilizia).

Nel primo caso ha una percentuale complessiva di ritorno  pari a 27.571/70.000= 39%, per un non soggetto IVA invece la percentuale di recupero delle spese sostenute è di 27.571/84700=32%.

Ci: coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito nella tabella sottostante (scarica la tabella in formato PDF):
Pompe di calore, cosa scegliere tra Detrazione 65% e Conto Termico? TABELLA7 03Ei: energia termica incentivata prodotta in un anno, espressa in kWht e calcolata con la seguente relazione:

Ei = Qu [1-1/(COP)] = 420.000 x (1-1/3,8) =309.473,68 kWht

Dove:

COP: coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi dalla Tabella dei COP.

Qu: calore totale prodotto dall’impianto, espresso in kWht e calcolato come segue con la seguente relazione:

Qu = Pn x Quf = 300 x 1.400 = 420.000 kWht

Con

Pn: potenza termica nominale della pompa di calore installata

Quf: coefficiente di utilizzo della pompa di calore dipendente dalla zona climatica come riportato nella tabella seguente (scarica la tabella in formato PDF):
Pompe di calore, cosa scegliere tra Detrazione 65% e Conto Termico? TABELLA7 02

Si segnala che qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiore o uguali a 100 kW, è previsto l’obbligo di redigere la diagnosi e la certificazione energetica, per le quali è corrisposto COMUNQUE un incentivo.

Nel caso di specie è quindi necessario effettuare tali attività professionali

Si segnala infine che per beneficiare dell’incentivo il Soggetto Responsabile dovrà inserire  – appena sarà disponibile il Portaltermico –  su detto Portale tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull’edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti) e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l’accesso agli incentivi; inseriti tali dati, il Portale assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d’incentivo.

Successivamente, il Soggetto Responsabile dovrà  caricare sul Portale i seguenti documenti:

a) delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia delegato un soggetto terzo a operare sul Portale in proprio nome e per proprio conto;

b) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO, copia dell’accordo contrattuale di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) concluso tra la PA e la ESCO, recante l’eventuale finanziamento tramite terzi, da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all’art. 5 del Decreto e precisate al Capitolo 5 delle presenti Regole Applicative);

c) documentazione specifica per ogni tipologia di intervento, così come elencata al Capitolo 5 e, sinteticamente, nel seguito;

d) fatture e bonifici, ad esclusione del caso di cui al precedente punto b).

Simulazione di installazione pompe di calore con Detrazione 65%

Nel caso del dl 63/2013 modificato dal recente emendamento che riammette le pompe di calore si ha invece che – qualora venga scelto tale sistema di incentivazione – spesi 84.000 euro il ritorno in termini di detrazioni sarebbe non superiore a 30.000 euro per singolo intervento.

Ciò in quanto il villaggio è un complesso unico non parcellizzato e l’impianto con le due pompe di calore va a sostituire un’unica centrale preesistente . Tale somma verrebbe detratta comunque in 10 rate annuali uguali.

Quindi se ne ricava che se il soggetto che fa l’investimento  possiede certezza di mantenere un reddito adeguato a cui detrarre i costi sostenuti per 10 anni la detrazione del 65 % è più conveniente del Conto Termico nonostante il valore limite massimo di 30.000 euro esistente.

Tale convenienza del sistema del 65%, come è bene evidente ai lettori attenti, si amplifica  per le piccole installazioni.

Massimo Scuderi

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